(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16
                         del 10 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  3  della  legge  regionale  28  giugno  1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 3.
 
  1. E'  istituito  presso  la  Presidenza  della  Giunta  regionale,
Settore  Segreteria  Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze
sociali, il registro regionale delle organizzazioni di  volontariato,
che  puo' essere funzionalmente articolato in sezioni, in rapporto ai
vari settori di intervento, individuati con  la  deliberazione  della
Giunta regionale di cui all'art. 4.
  2.  Le  organizzazioni di volontariato, operanti da almeno sei mesi
nella Regione, e in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  3,
presentano,   al   Presidente  della  Giunta  regionale,  domanda  di
iscrizione nel registro regionale di cui al comma 1, corredata di:
   a) copia dell'atto costitutivo e dello  statuto  o  degli  accordi
degli aderenti;
   b)   dettagliata  relazione  sull'attivita'  che  l'organizzazione
svolge, o che intende svolgere nell'ambito del  territorio  regionale
con l'indicazione della qualificazione del personale utilizzato.
  3.  Ai  sensi  dell'art. 6, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n.
266, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale  di  cui
al comma 1 le organizzazioni di volontariato, le quali, negli accordi
degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto  dal  codice  civile  per  le  diverse  forme giuridiche che
l'organizzazione assume prevedano espressamente:
   a) l'assenza di fini di lucro;
   b) la democraticita' delle strutture;
   c) l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative;
   d) la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti;
   e) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti ed i  loro
obblighi e diritti;
   f)  l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono
risultare i beni, i contributi, od i lasciti ricevuti;
   g)  le  modalita'  di   approvazione   del   bilancio   da   parte
dell'assemblea degli aderenti.
  4.  L'iscrizione nel registro regionale e' disposta con decreto del
Presidente  della  Giunta  regionale,  su   proposta   dell'assessore
competente  nel  settore di intervento, previa verifica dei requisiti
richiesti. Qualora il Presidente non  si  sia  pronunciato  entro  il
termine  di  settantacinque giorni dalla presentazione della domanda,
questa si intende accolta. Il diniego  dell'iscrizione  stessa  viene
disposto con provvedimento motivato. Ai fini istruttori, la richiesta
di  chiarimenti  o  di elementi integrativi di giudizio interrompe il
termine indicato.
  5. Il Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le
forze  sociali,  cura,  d'intesa  con  l'assessorato  competente  nel
settore  di  intervento,  la tenuta del registro regionale e procede,
con periodicita' annuale, alla revisione  e  all'aggiornamento  dello
stesso  in  relazione  al  permanere dei requisiti cui e' subordinata
l'iscrizione. L'eventuale cancellazione  dal  registro  regionale  e'
disposta,  con  provvedimento  motivato,  dal Presidente della Giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  regionale  competente   nel
settore  di  intervento,  sentito  l'osservatorio  regionale  di  cui
all'art. 8.
  6. Contro il diniego dell'iscrizione e contro la cancellazione  dal
registro  regionale e' ammesso ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 5,
della legge n. 266 del 1991.
  7. Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31 dicembre
di   ogni   anno,   copia   aggiornata   del    registro    regionale
all'Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato di cui all'art. 12
della legge n.  266  del  1991,  ed  entro  la  stessa  data  ne  da'
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
  8.  L'iscrizione al registro regionale e' condizione essenziale per
accedere ai benefici  previsti  dalla  presente  legge,  nonche'  per
l'applicazione  delle disposizioni relative all'acquisizione dei beni
mobili registrati e dei beni immobili, di cui all'art.  5,  comma  2,
della  legge  n. 266 del 1991, e di quelle relative alle agevolazioni
fiscali, di cui all'art. 8 della legge stessa".