(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. 1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, che puo' essere funzionalmente articolato in sezioni, in rapporto ai vari settori di intervento, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4. 2. Le organizzazioni di volontariato, operanti da almeno sei mesi nella Regione, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, presentano, al Presidente della Giunta regionale, domanda di iscrizione nel registro regionale di cui al comma 1, corredata di: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti; b) dettagliata relazione sull'attivita' che l'organizzazione svolge, o che intende svolgere nell'ambito del territorio regionale con l'indicazione della qualificazione del personale utilizzato. 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato, le quali, negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume prevedano espressamente: a) l'assenza di fini di lucro; b) la democraticita' delle strutture; c) l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative; d) la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti; e) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti; f) l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi, od i lasciti ricevuti; g) le modalita' di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti. 4. L'iscrizione nel registro regionale e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente nel settore di intervento, previa verifica dei requisiti richiesti. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine di settantacinque giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta. Il diniego dell'iscrizione stessa viene disposto con provvedimento motivato. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio interrompe il termine indicato. 5. Il Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, cura, d'intesa con l'assessorato competente nel settore di intervento, la tenuta del registro regionale e procede, con periodicita' annuale, alla revisione e all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione. L'eventuale cancellazione dal registro regionale e' disposta, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente nel settore di intervento, sentito l'osservatorio regionale di cui all'art. 8. 6. Contro il diniego dell'iscrizione e contro la cancellazione dal registro regionale e' ammesso ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991. 7. Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro regionale all'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa data ne da' pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 8. L'iscrizione al registro regionale e' condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, nonche' per l'applicazione delle disposizioni relative all'acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni immobili, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 266 del 1991, e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui all'art. 8 della legge stessa".