(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
          Apporto straordinario al patrimonio di fondazione
                        e relativa erogazione
 
  1. La regione Lombardia conferisce in via straordinaria, secondo le
condizioni previste nella  presente  legge,  la  somma  di  L.  1.000
milioni,  quale  apporto  al patrimonio della fondazione "I pomeriggi
musicali di Milano".
  2. Il contributo di cui al primo comma e'  erogato  dal  presidente
della  giunta  regionale  o  dall'assessore  competente, se delegato,
previo accertamento che lo statuto della fondazione preveda:
   a) la partecipazione al fondo di dotazione, in  qualita'  di  enti
fondatori,  della  regione  Lombardia,  del  comune di Milano e della
provincia di Milano;
   b) che del consiglio di amministrazione facciano parte di  diritto
tre  membri  designati dalla Regione tra esperti del settore musicale
ed amministrativo, nonche' una rappresentanza anche  congiunta  degli
altri  enti fondatori, in relazione alla rispettiva partecipazione al
fondo di dotazione;
   c) che del collegio dei  revisori  dei  conti  facciano  parte  di
diritto  un membro effettivo ed uno supplente designati dalla Regione
fra iscritti nel registro dei revisori contabili;
   d)  la  facolta'  per  i  comuni  capoluoghi di provincia e per le
provincie della Lombardia di partecipare al fondo  di  dotazione  nei
termini che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione.
  3.  Il contributo e' erogato dopo aver accertato che il comune e la
provincia di Milano, quali  enti  fondatori,  abbiano  a  loro  volta
deliberato i rispettivi apporti al patrimonio della fondazione.