(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Apporto straordinario al patrimonio di fondazione e relativa erogazione 1. La regione Lombardia conferisce in via straordinaria, secondo le condizioni previste nella presente legge, la somma di L. 1.000 milioni, quale apporto al patrimonio della fondazione "I pomeriggi musicali di Milano". 2. Il contributo di cui al primo comma e' erogato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, previo accertamento che lo statuto della fondazione preveda: a) la partecipazione al fondo di dotazione, in qualita' di enti fondatori, della regione Lombardia, del comune di Milano e della provincia di Milano; b) che del consiglio di amministrazione facciano parte di diritto tre membri designati dalla Regione tra esperti del settore musicale ed amministrativo, nonche' una rappresentanza anche congiunta degli altri enti fondatori, in relazione alla rispettiva partecipazione al fondo di dotazione; c) che del collegio dei revisori dei conti facciano parte di diritto un membro effettivo ed uno supplente designati dalla Regione fra iscritti nel registro dei revisori contabili; d) la facolta' per i comuni capoluoghi di provincia e per le provincie della Lombardia di partecipare al fondo di dotazione nei termini che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione. 3. Il contributo e' erogato dopo aver accertato che il comune e la provincia di Milano, quali enti fondatori, abbiano a loro volta deliberato i rispettivi apporti al patrimonio della fondazione.