(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 3 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Le imbarcazioni e i natanti di proprieta' dei residenti nei comuni ubicati nelle isole lacuali della Regione, sono considerati mezzi indispensabili di locomozione per la popolazione residente.