(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 23 del 3 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Le imbarcazioni e i natanti  di  proprieta'  dei  residenti  nei
comuni  ubicati  nelle  isole lacuali della Regione, sono considerati
mezzi indispensabili di locomozione per la popolazione residente.