(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35
                         del 26 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Modifica dell'art. 14 della L.R. 19 marzo 1996, n. 23
 
  1.  Il  comma  6  dell'art.  14  della  L.R. 19 marzo 1996 n. 23 e'
sostituito dal seguente:
  "6. Per i posti a concorso  fino  alla  VIII  qualifica  funzionale
compresa  e'  ammessa  la partecipazione con diritto alla riserva del
personale  regionale  appartenente  alla   qualifica   immediatamente
inferiore,  con  un'anzianita'  di almeno cinque anni nella qualifica
stessa, in possesso del titolo di studio immediatamente  inferiore  a
quello richiesto per il posto messo a concorso.
  Per i concorsi previsti dall'art. 3, comma 4 non trova applicazione
la disposizione di cui al precedente capoverso.
  Non sono ammesse deroghe al possesso del titolo di studio quando le
funzioni connesse al posto messo a concorso comportano, a norma delle
leggi  che  disciplinano  l'esercizio  delle  singole professioni, il
possesso  di  specifico  titolo  di  studio  ovvero   di   specifiche
abilitazioni professionali".