(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 26 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 14 della L.R. 19 marzo 1996, n. 23 1. Il comma 6 dell'art. 14 della L.R. 19 marzo 1996 n. 23 e' sostituito dal seguente: "6. Per i posti a concorso fino alla VIII qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione con diritto alla riserva del personale regionale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, con un'anzianita' di almeno cinque anni nella qualifica stessa, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. Per i concorsi previsti dall'art. 3, comma 4 non trova applicazione la disposizione di cui al precedente capoverso. Non sono ammesse deroghe al possesso del titolo di studio quando le funzioni connesse al posto messo a concorso comportano, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali".