(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 26 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 1. Per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio delle Universita' aventi sede legale in Firenze, Pisa e Siena, dell'Universita' per Stranieri di Siena e dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze, di seguito chiamate "universita'", ivi compresi i corsi di studio che si svolgono presso sedi o sezioni decentrate o staccate ubicate in altre regioni o province autonome, e' dovuto il pagamento alla Regione Toscana della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito indicata come "legge statale". 2. Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di diploma universitario e di scuola diretta a fini speciali. 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge statale, il gettito della tassa regionale e' interamente destinato alla concessione delle borse di studio e dei prestiti d'onere di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.