(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35
                         del 26 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
 
  1.  Per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione
ai corsi di studio delle Universita' aventi sede legale  in  Firenze,
Pisa e Siena, dell'Universita' per Stranieri di Siena e dell'Istituto
Superiore  di  Educazione  Fisica  di  Firenze,  di  seguito chiamate
"universita'", ivi compresi i corsi di studio che si svolgono  presso
sedi  o  sezioni  decentrate  o  staccate  ubicate in altre regioni o
province autonome, e' dovuto il pagamento alla Regione Toscana  della
tassa  regionale  per  il diritto allo studio universitario istituita
dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  di
seguito indicata come "legge statale".
  2.  Per  corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di
diploma universitario e di scuola diretta a fini speciali.
  3. Ai sensi dell'articolo 3, comma  23,  della  legge  statale,  il
gettito   della   tassa   regionale  e'  interamente  destinato  alla
concessione delle borse di studio e dei prestiti d'onere di cui  alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390.