(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 43 del 15 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga: la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Campania in attuazione delle finalita' e degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attivita' sportive ed agli interventi relativi alla medicina dello sport come prevenzione, nonche' alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa all'avviamento ed alla pratica dell'attivita' motoria e sportiva, quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute. 2. Gli interventi previsti nella legge sono rivolti: a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva; b) agli alunni e studenti che svolgono attivita' motoria finalizzata e sportiva nell'ambito scolastico; c) a coloro i quali praticano o intendono praticare attivita' a carattere motorio formativo-ricreativo o attivita' con prevalente carattere sportivo ad ogni livello; d) a coloro che praticano o intendono praticare attivita' sportive e/o addestrative-motorie-ricreative ad ogni livello nell'ambito militare in accordo con gli stati maggiori delle Forze armate; e) ai disabili che praticano o intendono praticare attivita' sportiva ed ai trapiantati di organo.