(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 43
                         del 15 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga:
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Regione  Campania  in  attuazione  delle  finalita' e degli
obiettivi del Servizio  sanitario  nazionale,  provvede  alla  tutela
sanitaria  delle  attivita' sportive ed agli interventi relativi alla
medicina  dello  sport  come  prevenzione,  nonche'  alla  diffusione
dell'educazione  sanitaria  relativa  all'avviamento  ed alla pratica
dell'attivita'  motoria  e  sportiva,   quale   mezzo   efficace   di
promozione, mantenimento e recupero della salute.
  2. Gli interventi previsti nella legge sono rivolti:
   a)  a  tutti  i  cittadini  per  quanto  attiene  alla  promozione
dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;
   b)  agli  alunni  e  studenti  che  svolgono   attivita'   motoria
finalizzata e sportiva nell'ambito scolastico;
   c)  a  coloro  i quali praticano o intendono praticare attivita' a
carattere motorio formativo-ricreativo  o  attivita'  con  prevalente
carattere sportivo ad ogni livello;
   d) a coloro che praticano o intendono praticare attivita' sportive
e/o   addestrative-motorie-ricreative  ad  ogni  livello  nell'ambito
militare in accordo con gli stati maggiori delle Forze armate;
   e) ai disabili  che  praticano  o  intendono  praticare  attivita'
sportiva ed ai trapiantati di organo.