(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 78  del 3 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il presente regolamento:
 
                               Art. 1.
                Finalita' e caratteristiche tecniche
 
  1.  I Centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale, organizzati in forma  di  azienda  agricola  singola,
consortile o cooperativa, sono destinati a produrre, in aree prive di
recinzione,  esemplari  di fauna autoctona appartenente alle seguenti
specie:
   fagiano;
   starna;
   pernice rossa;
   lepre;
   capriolo.
  2. Devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle
specie in indirizzo produttivo e avere confini  quanto  piu'  lineari
possibili, preferibilmente coincidenti con confini naturali.
  3.  Al  fine  di  consentirne  una razionale gestione faunistica, i
Centri non possono avere un'estensione inferiore a 100 ha.
  4. I Centri privati per la  riproduzione  della  fauna  allo  stato
naturale  sono  delimitati  da  tabelle  recanti  la  scritta "Centro
privato di riproduzione della fauna selvatica  allo  stato  naturale.
Divieto di caccia", a cura del titolare.
  5. Gli esemplari prodotti possono essere utilizzati solo a scopo di
ripopolamento e reintroduzione.
  6.  I  danni  eventualmente  arrecati  dalle specie selvatiche alle
colture presenti nel Centro sono a carico del titolare.
  7. La Provincia, mediante  il  Piano  faunistico-venatorio  di  cui
all'art.  7  della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, individua i territori
idonei all'istituzione dei Centri privati e la  relativa  percentuale
di   territorio   agro-silvo-pastorale  provinciale  ai  sensi  degli
indirizzi  regionali  per  la   pianificazione   faunistico-venatoria
provinciale di cui all'art. 5 della citata L.R. n. 8 del 1994.