(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Veneiza Giulia n. 17 del 19 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Nel Friuli-Venezia Giulia la conservazione, la riproduzione ed il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla base del piano faunistico regionale. 2. Il piano faunistico regionale individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico esistente, verifica la dinamica delle singole popolazioni faunistiche ed individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente anche con specifiche articolazioni del territorio. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, tenuto conto del documento di cui all'art. 10, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sentito il Comitato regionale della caccia, gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, e l'Organo gestore riserve, approva i criteri per la redazione da parte delle Amministrazioni provinciali dei piani faunistici provinciali. 4. Entro centottanta giorni successivi all'approvazione dei criteri di cui al comma 3, le Amministrazioni provinciali provvedono alla redazione dei piani faunistici provinciali utilizzando anche i dati in possesso degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984. 5. Il Servizio della caccia e della pesca provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, al coordinamento dei piani faunistici provinciali in un piano faunistico regionale ai sensi dell'art. 10 della legge 157/1992. 6. Il piano faunistico regionale e' approvato con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato regionale della caccia e la Direzione regionale della pianificazione territoriale ai fini della sua integrazione nel Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e negli strumenti urbanistici di grado subordinato. 7. Il piano faunistico regionale di cui al presente articolo e' aggiornato ogni cinque anni secondo le procedure indicate nei commi dal 3 al 6. 8. E' fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna di provvedere nell'ambito delle proprie competenze al perseguimento degli obiettivi indicati nel piano faunistico regionale. 9. Per la realizzazione da parte delle Amministrazioni provinciali dei piani faunistici provinciali di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali medesime contributi fino al 98 per cento della spesa risultante da un preventivo di spesa redatto a seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. 10. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 9 puo' essere erogato un anticipo fino al 40 per cento del contributo medesimo. 11. Alla liquidazione del saldo del contributo concesso si provvede ad avvenuta presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate per la realizzazione del piano faunistico provinciale.