(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Veneiza Giulia n. 17 del 19 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Nel  Friuli-Venezia Giulia la conservazione, la riproduzione ed
il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla  base  del
piano faunistico regionale.
  2.  Il  piano  faunistico  regionale  individua  sul territorio gli
areali delle singole specie selvatiche, rileva  lo  stato  faunistico
esistente, verifica la dinamica delle singole popolazioni faunistiche
ed  individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della
fauna al fine di realizzare l'equilibrio  con  l'ambiente  anche  con
specifiche articolazioni del territorio.
  3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, tenuto conto  del  documento  di
cui  all'art.    10,  comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sentito  il  Comitato  regionale  della   caccia,   gli   osservatori
faunistici  di  cui  alla  legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, e
l'Organo gestore riserve, approva i criteri per la redazione da parte
delle Amministrazioni provinciali dei piani faunistici provinciali.
  4. Entro centottanta giorni successivi all'approvazione dei criteri
di cui al comma 3, le  Amministrazioni  provinciali  provvedono  alla
redazione  dei  piani faunistici provinciali utilizzando anche i dati
in possesso degli osservatori faunistici di cui alla legge  regionale
46/1984.
  5.   Il  Servizio  della  caccia  e  della  pesca  provvede,  entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione  di
cui  al comma 4, al coordinamento dei piani faunistici provinciali in
un piano faunistico regionale  ai  sensi  dell'art.  10  della  legge
157/1992.
  6.  Il  piano  faunistico  regionale  e'  approvato con decreto del
presidente della Giunta regionale, su  conforme  deliberazione  della
Giunta  stessa,  sentito  il  Comitato  regionale  della  caccia e la
Direzione regionale della pianificazione territoriale ai  fini  della
sua  integrazione  nel  Piano  territoriale regionale generale di cui
alla legge regionale 19 novembre  1991,  n.  52,  e  negli  strumenti
urbanistici di grado subordinato.
  7.  Il  piano  faunistico  regionale di cui al presente articolo e'
aggiornato ogni cinque anni secondo le procedure indicate  nei  commi
dal 3 al 6.
  8. E' fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna di
provvedere  nell'ambito  delle  proprie  competenze  al perseguimento
degli obiettivi indicati nel piano faunistico regionale.
  9. Per la realizzazione da parte delle Amministrazioni  provinciali
dei piani faunistici provinciali di cui al comma 4, l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali
medesime contributi fino al 98 per cento della spesa risultante da un
preventivo  di  spesa  redatto  a  seguito  della deliberazione della
Giunta regionale di cui al comma 3.
  10.  Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 9
puo' essere erogato un anticipo fino al 40 per cento  del  contributo
medesimo.
  11. Alla liquidazione del saldo del contributo concesso si provvede
ad   avvenuta   presentazione  di  regolare  rendiconto  delle  spese
effettuate per la realizzazione del piano faunistico provinciale.