(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venesia Giulia n. 30 del 24 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attivita' agrituristica allo scopo di: a) agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo-pastorali ed acquacoltori, singoli e associati, nelle zone rurali; b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea; c) valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici; d) offrire nuove e diversificate opportunita' di impiego del tempo libero in ambiente rurale; e) consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo-pastorali e di acquacoltura di attivita' economiche integrate con quelle agricole; f) sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali; g) favorire l'attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.