(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venesia Giulia n. 30 del 24 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con  gli  indirizzi
di   politica   agricola  dell'Unione  europea,  del  piano  agricolo
nazionale e del piano regionale di  sviluppo,  promuove,  sostiene  e
disciplina  nel  proprio  territorio  l'attivita'  agrituristica allo
scopo di:
   a) agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo-pastorali  ed
acquacoltori, singoli e associati, nelle zone rurali;
   b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed
edilizio di architettura rurale spontanea;
   c)  valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo
ai prodotti biologici;
   d) offrire nuove e diversificate opportunita' di impiego del tempo
libero in ambiente rurale;
   e) consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo-pastorali e  di
acquacoltura di attivita' economiche integrate con quelle agricole;
   f)  sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale
e giovanile, che  consenta  una  migliore  conoscenza  dell'ambiente,
degli usi e tradizioni rurali;
   g)  favorire  l'attenzione  alle risorse ambientali del territorio
rurale.