(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione n. 1022 del 25 marzo 1994 con la quale la Giunta regionale aveva fissato le direttive e i criteri in materia di aiuti alle imprese commerciali e turistiche al fine di rendere compatibili gli aiuti previsti dalle leggi regionali vigenti con quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' Europee n. 92/C 213/02 del 20 maggio 1992; Rilevato che successivamente - con nota SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 - la Commissione Europea, in sede di esame dell'aiuto di Stato n. 40/95 "Regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia", ha accordato delle modifiche marginali nelle zone coperte dalla deroga regionale dell'art. 92, paragrafo 3c), del trattato CE; Ritenuto opportuno e necessario adeguare conseguentemente i criteri citati in esordio, estendendosi a tutti i regimi di aiuto pubblici; Ritenuto altresi' opportuno adottare un regolamento della materia, disciplinando le modalita' di calcolo dell'E.S.L. e dell'E.S.N., nonche' gli altri elementi che contribuiscono a definire le piccole e le medie imprese; Ricordato che il Comitato dipartimentale per le attivita' economico produttive nella seduta del 15 marzo 1996 si e' espresso favorevolmente sul testo del regolamento di cui trattasi; Rilevato che nel corso del procedimento per l'adozione del regolamento di cui trattasi la Commissione Europea ha emesso la Comunicazione 96/c 68/06 con la quale sono state apportate delle modifiche agli aiuti denominati "de minimis" (pubblicata nella G.U. delle Comunita' europee N.C. 68/9 del 6 marzo 1996); Vista la deliberazione n. 1625 dell'aprile 1996 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del regolamento di cui trattasi; Atteso che le direttive e i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1022 del 25 marzo 1994 non troveranno piu' applicazione dal momento dell'entrata in vigore del predetto regolamento; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese", secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il predetto regolamento, che sostituisce le direttive ed i criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1022 del 25 marzo 1994, sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 20 maggio 1996 CECOTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 12 giugno 1996 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 306 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI E TURISTICHE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Art. 1. Imprese beneficiarie 1. Le imprese beneficiarie nel settore del commercio sono le imprese commerciali e di servizi nel settore commerciale iscritte nel registro ditte della C.C.I.A.A e nel R.E.C. 2. Le imprese beneficiarie nel settore del turismo sono le imprese che esercitano in via principale attivita' rientranti nel settore turistico iscritte nel registro ditte della C.C.I.A.A. 3. Ai fini degli aiuti sono considerate piccole imprese le imprese commerciali o turistiche che rispondono ai seguenti requisiti: a) numero di addetti non superiore ai 50 dipendenti; b) fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU; c) per le societa' di capitali, di far capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese non aventi i requisiti di piccola impresa, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino nessun controllo, degli investitori istituzionali. 4. Sono considerate medie imprese, ai fini degli aiuti, le imprese commerciali o turistiche che rispondono ai seguenti requisiti: a) numero di addetti non superiore ai 250 dipendenti; b) fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU; c) per le societa' di capitali, di far capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese non aventi i requisiti di media impresa, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino nessun controllo, degli investitori istituzionali.