(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  deliberazione  n. 1022 del 25 marzo 1994 con la quale la
Giunta regionale aveva fissato le direttive e i criteri in materia di
aiuti alle imprese  commerciali  e  turistiche  al  fine  di  rendere
compatibili  gli  aiuti  previsti  dalle  leggi regionali vigenti con
quanto  stabilito  dalla  comunicazione   della   Commissione   delle
Comunita' Europee n. 92/C 213/02 del 20 maggio 1992;
  Rilevato che successivamente - con nota SG (95) D/3693 del 24 marzo
1995  -  la Commissione Europea, in sede di esame dell'aiuto di Stato
n. 40/95 "Regime d'insieme  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  in
Italia",  ha  accordato  delle modifiche marginali nelle zone coperte
dalla deroga regionale dell'art. 92, paragrafo 3c), del trattato CE;
  Ritenuto opportuno e necessario adeguare conseguentemente i criteri
citati in esordio, estendendosi a tutti i regimi di aiuto pubblici;
  Ritenuto altresi' opportuno adottare un regolamento della  materia,
disciplinando  le  modalita'  di  calcolo  dell'E.S.L. e dell'E.S.N.,
nonche' gli altri elementi che contribuiscono a definire le piccole e
le medie imprese;
  Ricordato che il Comitato dipartimentale per le attivita' economico
produttive  nella  seduta  del  15  marzo   1996   si   e'   espresso
favorevolmente sul testo del regolamento di cui trattasi;
  Rilevato   che  nel  corso  del  procedimento  per  l'adozione  del
regolamento di cui trattasi  la  Commissione  Europea  ha  emesso  la
Comunicazione  96/c  68/06  con  la  quale sono state apportate delle
modifiche agli aiuti denominati "de minimis" (pubblicata  nella  G.U.
delle Comunita' europee N.C. 68/9 del 6 marzo 1996);
  Vista  la  deliberazione  n.  1625 dell'aprile 1996 con la quale la
Giunta regionale  ha  approvato  il  testo  del  regolamento  di  cui
trattasi;
  Atteso  che  le direttive e i criteri stabiliti dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1022 del 25 marzo 1994 non troveranno  piu'
applicazione   dal   momento  dell'entrata  in  vigore  del  predetto
regolamento;
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;
 
                              Decreta:
 
  E' approvato il "Regolamento per l'applicazione di aiuti  a  favore
delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa
comunitaria  in  materia  di  aiuti  alle  piccole  e medie imprese",
secondo il testo allegato al presente  decreto,  di  cui  costituisce
parte integrante.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
  Il predetto regolamento, che sostituisce le direttive ed i  criteri
approvati  con  deliberazione  della  Giunta regionale n. 1022 del 25
marzo 1994, sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   Trieste, 20 maggio 1996
                               CECOTTI
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 12 giugno 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n.  1,  foglio  n.
306
 
REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DI  AIUTI  A  FAVORE  DELLE IMPRESE
   COMMERCIALI  E   TURISTICHE,   IN   ADEGUAMENTO   ALLA   NORMATIVA
   COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
 
                               Art. 1.
                        Imprese beneficiarie
 
  1.  Le  imprese  beneficiarie  nel  settore  del  commercio sono le
imprese commerciali e di servizi nel settore commerciale iscritte nel
registro ditte della C.C.I.A.A e nel R.E.C.
  2. Le imprese beneficiarie nel settore del turismo sono le  imprese
che  esercitano  in  via  principale attivita' rientranti nel settore
turistico iscritte nel registro ditte della C.C.I.A.A.
  3. Ai fini degli aiuti sono considerate piccole imprese le  imprese
commerciali o turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:
   a) numero di addetti non superiore ai 50 dipendenti;
   b)  fatturato  annuo  non  superiore  a 5 milioni di ECU oppure un
totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU;
   c) per le societa' di capitali, di far capo per  non  piu'  di  un
quarto  ad  una  o  piu'  imprese  non  aventi i requisiti di piccola
impresa, ad eccezione delle  societa'  finanziarie  pubbliche,  delle
societa'  a  capitale  di  rischio  o,  purche' non esercitino nessun
controllo, degli investitori istituzionali.
  4.  Sono considerate medie imprese, ai fini degli aiuti, le imprese
commerciali o turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:
   a) numero di addetti non superiore ai 250 dipendenti;
   b) fatturato annuo non superiore a 20 milioni  di  ECU  oppure  un
totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU;
   c)  per  le  societa'  di capitali, di far capo per non piu' di un
quarto ad una o piu' imprese non aventi i requisiti di media impresa,
ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle  societa'  a
capitale di rischio o, purche' non esercitino nessun controllo, degli
investitori istituzionali.