(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
         della Regione Friuli-V.G. n. 29 del 17 luglio 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, che, ai commi 19-24
dell'art.  167,  stabilisce  che   l'Amministrazione   regionale   e'
autorizzata a concedere contributi ai comuni delle Valli del Natisone
(Pulfero,  S.  Pietro  al  Natisone,  S.  Leonardo, Savogna, Stregna,
Drenchia, Grimacco) e ai comuni di Taipana, Lusevera, Resia,  per  il
finanziamento   di   progetti  specifici,  corsi  promossi  da  enti,
associazioni ed istituzioni scolastiche relativi  alla  lingua,  alla
cultura  e  alle  tradizioni  locali,  per  conseguire  le  finalita'
previste dall'art. 14  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  19,  come
previsto dai vigenti statuti comunali;
  Atteso  che  detti  contributi  possono essere utilizzati anche per
l'adeguamento  di  strutture  e  per   l'acquisto   di   attrezzature
scolastiche;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3123 del 28 luglio
1994,  registrata  alla Corte dei conti il 6 settembre 1994, registro
n. 2, foglio n. 26, con  cui,  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge
regionale  28  agosto 1992, n. 29, sono stati approvati i criteri per
la concessione dei contributi di cui sopra;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  sostituire  con  un  regolamento  le
disposizioni  approvate  con detta deliberazione, in quanto rivestono
prevalentemente carattere di norme generali ed astratte;
  Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 3 maggio  1996
dal   Comitato  dipartimentale  per  i  servizi  sociali,  sul  testo
regolamentare predisposto;
  Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  2148  del  17
maggio 1996;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il "Regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti
di cui ai commi 19-24 dell'art. 167 della legge regionale  28  aprile
1994,  n.  5", nel testo che viene allegato al presente decreto quale
parte integrante e  sostanziale.  Detto  regolamento  sostituisce  le
disposizione approvate con deliberazione n. 3123 del 28 luglio 1994.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come il regolamento della Regione.
  Il presente decreto verra' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
   Trieste, 5 giugno 1996
                               CECOTTI
 
                               ------
 
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI  FINANZIAMENTI  DI  CUI  AI  COMMI
   19-24 DELL'ART. 167 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 5.
 
                               Art. 1.
 
  Le  domande  per  il  finanziamento  di  progetti  specifici, corsi
promossi da enti, associazioni ed  istituzioni  scolastiche  relativi
alla  lingua,  alla  cultura e alle tradizioni locali di cui all'art.
167 - commi dal 19 al 24 - della legge regionale 28 aprile  1994,  n.
5,  per  conseguire  le finalita' previste dall'art. 14 della legge 9
gennaio 1991, n.  19, devono essere inoltrate  annualmente  da  parte
dei comuni di Pulfero, San Pietro al Natisone, San Leonardo, Savogna,
Stregna, Drenchia, Grimacco, Taipana, Lusevera e Resia alla Direzione
regionale  dell'istruzione  e della cultura, entro il 31 marzo (fara'
fede la data del timbro postale).