(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-V.G. n. 29 del 17 luglio 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, che, ai commi 19-24 dell'art. 167, stabilisce che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi ai comuni delle Valli del Natisone (Pulfero, S. Pietro al Natisone, S. Leonardo, Savogna, Stregna, Drenchia, Grimacco) e ai comuni di Taipana, Lusevera, Resia, per il finanziamento di progetti specifici, corsi promossi da enti, associazioni ed istituzioni scolastiche relativi alla lingua, alla cultura e alle tradizioni locali, per conseguire le finalita' previste dall'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come previsto dai vigenti statuti comunali; Atteso che detti contributi possono essere utilizzati anche per l'adeguamento di strutture e per l'acquisto di attrezzature scolastiche; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3123 del 28 luglio 1994, registrata alla Corte dei conti il 6 settembre 1994, registro n. 2, foglio n. 26, con cui, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi di cui sopra; Ravvisata l'opportunita' di sostituire con un regolamento le disposizioni approvate con detta deliberazione, in quanto rivestono prevalentemente carattere di norme generali ed astratte; Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 3 maggio 1996 dal Comitato dipartimentale per i servizi sociali, sul testo regolamentare predisposto; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2148 del 17 maggio 1996; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 19-24 dell'art. 167 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5", nel testo che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. Detto regolamento sostituisce le disposizione approvate con deliberazione n. 3123 del 28 luglio 1994. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come il regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 giugno 1996 CECOTTI ------ REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI AI COMMI 19-24 DELL'ART. 167 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 5. Art. 1. Le domande per il finanziamento di progetti specifici, corsi promossi da enti, associazioni ed istituzioni scolastiche relativi alla lingua, alla cultura e alle tradizioni locali di cui all'art. 167 - commi dal 19 al 24 - della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, per conseguire le finalita' previste dall'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, devono essere inoltrate annualmente da parte dei comuni di Pulfero, San Pietro al Natisone, San Leonardo, Savogna, Stregna, Drenchia, Grimacco, Taipana, Lusevera e Resia alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, entro il 31 marzo (fara' fede la data del timbro postale).