(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39
                         del 13 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione Marche concede all'Ente  autonomo  per  la  calzatura
marchigiana  con sede in Civitanova Marche ed all'Ente autonomo fiera
di  Ancona  un  contributo  straordinario  a  ripiano  dei  disavanzi
pregressi.
  2. I contributi sono erogati su richiesta dei legali rappresentanti
degli    Enti,    accompagnata    dalla   documentazione   attestante
l'esposizione debitoria e nei limiti della stessa, in proporzione  al
debito  pregresso  ammissibile  certificato dal Collegio dei revisori
degli Enti destinatari previsti dal comma 1 del presente articolo.