(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della Regione Molise n. 13 del 12 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
 la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. A coloro che siano dichiarati non idonei per carenze documentali
o  per  vizi  formali  in esito all'istruttoria di cui all'articolo 6
della legge regionale 22 aprile 1993., n. 11, e' concesso, a pena  di
decadenza,  termine di dieci giorni per effettuare regolarizzazioni o
integrazioni della documentazione elencata all'articolo 4,  comma  1,
della stessa legge regionale.
  2.  Il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dal ricevimento
della   comunicazione   della   dichiarazione   di   non    idoneita'
all'incarico.
  3.  Entro quindici giorni dall'effettuazione delle regolarizzazioni
o integrazioni di cui al comma 1, il Comitato dei Garanti procede  al
riesame  della  posizione  del  candidato  e, ove accerti l'idoneita'
all'incarico, ne emette attestazione che trasmette al Presidente  del
Consiglio Regionale.
  4.   L'esito   sfavorevole   del   riesame  viene  comunicato  agli
interessati.
  5. Le regolarizzazioni o integrazioni di cui al comma 1 non possono
comportare allegazione di requisiti non posseduti dal candidato  alla
scadenza  del  termine  di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge
regionale n. 11 del 1993.
  6. In sede di prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo,  la  comunicazione  della  dichiarazione  di  non
idoneita' viene rinnovata ed inviata entro cinque giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.