(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 12 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. A coloro che siano dichiarati non idonei per carenze documentali o per vizi formali in esito all'istruttoria di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1993., n. 11, e' concesso, a pena di decadenza, termine di dieci giorni per effettuare regolarizzazioni o integrazioni della documentazione elencata all'articolo 4, comma 1, della stessa legge regionale. 2. Il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dal ricevimento della comunicazione della dichiarazione di non idoneita' all'incarico. 3. Entro quindici giorni dall'effettuazione delle regolarizzazioni o integrazioni di cui al comma 1, il Comitato dei Garanti procede al riesame della posizione del candidato e, ove accerti l'idoneita' all'incarico, ne emette attestazione che trasmette al Presidente del Consiglio Regionale. 4. L'esito sfavorevole del riesame viene comunicato agli interessati. 5. Le regolarizzazioni o integrazioni di cui al comma 1 non possono comportare allegazione di requisiti non posseduti dal candidato alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 1993. 6. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la comunicazione della dichiarazione di non idoneita' viene rinnovata ed inviata entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.