(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Qualifica dirigenziale unica
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  comma 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' istituita la qualifica
dirigenziale unica, in applicazione delle norme di  cui  all'articolo
15 del medesimo decreto.
  2.  I  dirigenti  regionali  inquadrati  nella ex seconda qualifica
dirigenziale a seguito di procedura concorsuale avverso la  quale  e'
pendente  ricorso giurisdizionale, restano confermati nella posizione
giuridica ed economica  acquisita,  fino  alla  data  di  conclusione
dell'eventuale  procedura  di rifacimento del concorso e comunque non
oltre il 31 marzo 1997.