(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Qualifica dirigenziale unica 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' istituita la qualifica dirigenziale unica, in applicazione delle norme di cui all'articolo 15 del medesimo decreto. 2. I dirigenti regionali inquadrati nella ex seconda qualifica dirigenziale a seguito di procedura concorsuale avverso la quale e' pendente ricorso giurisdizionale, restano confermati nella posizione giuridica ed economica acquisita, fino alla data di conclusione dell'eventuale procedura di rifacimento del concorso e comunque non oltre il 31 marzo 1997.