(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Introduzione dell'articolo 30-bis nella legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale n. 63/1995 e' aggiunto l'articolo 30-bis: "Art. 30-bis (Centri di formazione professionale) 1. Sino alla costituzione delle societa' consortili di cui all'articolo 15 e comunque non oltre il 31 agosto 1998, la Regione Piemonte continua ad avere titolarita' nella gestione delle attivita' di formazione professionale svolte nelle proprie sedi decentrate territoriali.".