(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Introduzione dell'articolo 30-bis
             nella legge regionale 13 aprile 1995, n. 63
 
  1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale n. 63/1995 e'  aggiunto
l'articolo 30-bis:
"Art. 30-bis (Centri di formazione professionale)
  1.   Sino  alla  costituzione  delle  societa'  consortili  di  cui
all'articolo 15 e comunque non oltre il 31 agosto  1998,  la  Regione
Piemonte continua ad avere titolarita' nella gestione delle attivita'
di  formazione  professionale  svolte  nelle  proprie sedi decentrate
territoriali.".