(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale n. 13/1990 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente legge si definisce: a) pubblica fognatura: un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli enti di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ''Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento''; b) impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche od ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici e chimici; c) volume di scarico della pubblica fognatura: il volume giornaliero medio di acque reflue proveniente dalle reti fognarie scaricato in tempo secco, misurato dall'autorita' competente al controllo al terminale della rete stessa, nel mese di massima produzione dello scarico; d) scarico puntuale: lo scarico da insediamenti civili o produttivi effettuato sul suolo o nel sottosuolo al solo fine dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento stesso e, pertanto, non finalizzato all'utilizzazione dei reflui a beneficio dell'agricoltura; e) utilizzazione in agricoltura: il riutilizzo degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici mediante la loro distribuzione o qualsiasi altra applicazione sul suolo o nel suolo a fini agronomici; f) volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero medio di acque reflue scaricate misurato dall'autorita' competente al controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso; g) P.R.Q.A.: il Piano regionale per la qualita' delle acque approvato dal Consiglio regionale, in applicazione dell'articolo 8 della legge 319/1976, con deliberazione 10 aprile 1981, n. 107-2905 e sue successive revisioni.".