(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'articolo 1 della legge regionale n. 13/1990 e' sostituito  dal
seguente:
"Art. 1. (Definizioni generali)
  1. Ai fini della presente legge si definisce:
   a)  pubblica  fognatura:  un'opera,  o  un complesso di opere, che
raccoglie, allontana e scarica le acque  meteoriche  e/o  di  rifiuto
provenienti  da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici,
gestito dagli enti di cui all'articolo 9,  comma  2  della  legge  24
dicembre  1979,  n.  650  ''Integrazioni  e  modifiche delle leggi 16
aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in  materia  di  tutela
delle acque dall'inquinamento'';
   b)  impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso
di opere edili e/o elettromeccaniche od ogni  altro  sistema  atto  a
ridurre  il  carico  inquinante organico ed inorganico presente nelle
acque  reflue,  mediante  processi  fisico-meccanici,   biologici   e
chimici;
   c)   volume   di  scarico  della  pubblica  fognatura:  il  volume
giornaliero medio di acque reflue  proveniente  dalle  reti  fognarie
scaricato  in  tempo  secco,  misurato  dall'autorita'  competente al
controllo al  terminale  della  rete  stessa,  nel  mese  di  massima
produzione dello scarico;
   d)   scarico   puntuale:  lo  scarico  da  insediamenti  civili  o
produttivi effettuato  sul  suolo  o  nel  sottosuolo  al  solo  fine
dell'allontanamento  dei reflui dall'insediamento stesso e, pertanto,
non   finalizzato   all'utilizzazione   dei   reflui   a    beneficio
dell'agricoltura;
   e)  utilizzazione  in  agricoltura:  il riutilizzo degli effluenti
provenienti da allevamenti zootecnici mediante la loro  distribuzione
o  qualsiasi  altra  applicazione  sul  suolo  o  nel  suolo  a  fini
agronomici;
   f) volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero
medio di acque reflue scaricate misurato dall'autorita' competente al
controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso;
   g)  P.R.Q.A.:  il  Piano  regionale  per  la  qualita' delle acque
approvato dal Consiglio regionale, in  applicazione  dell'articolo  8
della legge 319/1976, con deliberazione 10 aprile 1981, n. 107-2905 e
sue successive revisioni.".