(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esenzione dall'obbligo del programma pluriennale di attuazione 1. I Comuni obbligati dalle vigenti leggi alla formazione del programma pluriennale di attuazione sono esentati dalla sua formazione per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino all'entrata in vigore della legislazione regionale prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285 e sue successive reiterazioni o conversione in legge. 2. E' comunque facolta' degli stessi Comuni approvare il programma pluriennale di attuazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 3 luglio 1996 GHIGO