(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
 la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Esenzione dall'obbligo del programma pluriennale di attuazione
 
  1.  I  Comuni  obbligati  dalle  vigenti  leggi alla formazione del
programma  pluriennale  di  attuazione  sono   esentati   dalla   sua
formazione  per  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge  e  comunque  fino  all'entrata   in   vigore   della
legislazione   regionale  prevista  dall'articolo  9,  comma  1,  del
decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285 e sue successive reiterazioni  o
conversione in legge.
  2.  E' comunque facolta' degli stessi Comuni approvare il programma
pluriennale di attuazione.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 3 luglio 1996
                                GHIGO