(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 1
                         del 9 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5  maggio  1983,
n.   11,   la   Giunta   regionale   e'   autorizzata  ad  esercitare
provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e,  comunque,
non  oltre  il  31 gennaio 1996, il bilancio della Regione per l'anno
finanziario 1996 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa, le eventuali note di variazione e con  le  disposizioni  e  le
modalita'  previste  nel  relativo  disegno  di  legge, presentati al
Consiglio regionale.
  2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non puo' superare  un
dodicesimo  degli  stanziamenti  previsti  per ciascun capitolo degli
stati di previsione della spesa.
  3.  Il  limite  di  cui  al  precedente comma non si applica ove si
tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge  e
non  suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi;
tale deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le  norme
vigenti  dispongono  in  ordine  all'entita'  e  alla  scadenza delle
erogazioni.
  4.  Sul  capitolo  03149   relativo   a   "Interessi   passivi   da
corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti in conto corrente"
e'  autorizzata  l'assunzione  di  impegni  sino  all'importo di lire
5.000.000.000.
  5. Sono esclusi dalla gestione  provvisoria  gli  stanziamenti  che
costituiscono  nuove  o maggiori spese e sono previsti nel disegno di
legge  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   e
pluriennale  della  Regione  (legge  finanziaria  1996)",  ugualmente
presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in  vigore  della
legge stessa.
  6. In corispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le
stesse modalita' e limitazioni, e' autorizzato, altresi', l'esercizio
provvisorio  del  bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione.