(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1996, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione e con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale. 2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non puo' superare un dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa. 3. Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entita' e alla scadenza delle erogazioni. 4. Sul capitolo 03149 relativo a "Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti in conto corrente" e' autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di lire 5.000.000.000. 5. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)", ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa. 6. In corispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalita' e limitazioni, e' autorizzato, altresi', l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.