(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 4 del 6 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e i coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale in carica al 29 dicembre 1995, o nominati entro tale data, sono rinominati fino alla data di conferimento degli incarichi di coordinamento ai sensi della legge regionale di recepimento dei principi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 2. Sino alla stessa data restano in carica i coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e i coordinatori dl servizio dell'Amministrazione regionale che verranno nominati con le procedure di cui alle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 32, e 27 dicembre 1994, n. 40. 3. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 1 ed il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41.