(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 4
                        del 6 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  I  coordinatori  generali, il personale equiparato assegnato al
Servizio ispettivo  della  Presidenza  della  Giunta  regionale  e  i
coordinatori  di servizio dell'Amministrazione regionale in carica al
29 dicembre 1995, o nominati entro tale data,  sono  rinominati  fino
alla  data  di conferimento degli incarichi di coordinamento ai sensi
della legge regionale di recepimento  dei  principi  stabiliti  dalla
legge  23  ottobre  1992, n. 421, e comunque non oltre il 31 dicembre
1996.
  2. Sino alla stessa data restano in carica i coordinatori generali,
il  personale  equiparato  assegnato  al  Servizio  ispettivo   della
Presidenza  della  Giunta  regionale  e  i  coordinatori  dl servizio
dell'Amministrazione regionale che verranno nominati con le procedure
di cui alle leggi regionali 26 agosto 1988,  n.  32,  e  27  dicembre
1994, n. 40.
  3.  Sono  abrogati  il  comma  5  dell'articolo  1  ed  il  comma 1
dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41.