(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 17 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. Compiti della Consulta 1. La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo svolge i seguenti compiti: a) formula proposte in materia di difesa dei consumatori ed utenti; b) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche per la tutela dei cittadini consumatori e dell'ambiente; c) esprime pareri sui progetti e sulle richieste di contributi regionali per le attivita' delle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale; d) formula proposte e fornisce pareri sui contenuti e sulle modalita' di attuazione dei programmi di informazione su stampa e su emittenti radiotelevisive pubbliche e private di cui all'art. 5, predisposti dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e con le Associazioni di difesa dei consumatori ed utenti, iscritte nell'Albo regionale di cui all'art. 7; e) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenze in materia di difesa dei consumatori e dell'ambiente".