(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33
                         del 17 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'art. 3 della  legge  regionale  10  luglio  1987,  n.  34,  e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 3.
                       Compiti della Consulta
 
  1.  La  Consulta  regionale  per  l'utenza  ed  il consumo svolge i
seguenti compiti:
   a) formula proposte  in  materia  di  difesa  dei  consumatori  ed
utenti;
   b)  propone  alla  Giunta  regionale  l'effettuazione di indagini,
studi  e  ricerche  per  la  tutela  dei  cittadini   consumatori   e
dell'ambiente;
   c)  esprime  pareri  sui  progetti e sulle richieste di contributi
regionali  per  le  attivita'  delle  Associazioni  dei   consumatori
iscritte all'Albo regionale;
   d)  formula  proposte  e  fornisce  pareri  sui  contenuti e sulle
modalita' di attuazione dei programmi di informazione su stampa e  su
emittenti  radiotelevisive  pubbliche  e  private  di cui all'art. 5,
predisposti dalla Regione,  anche  in  collaborazione  con  gli  enti
locali  e  con  le  Associazioni di difesa dei consumatori ed utenti,
iscritte nell'Albo regionale di cui all'art. 7;
   e) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari
organismi  regionali  con  competenze  in  materia  di   difesa   dei
consumatori e dell'ambiente".