(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 32 del 16 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Somministrazione di generi di gastronomia
 
  1.  Sono  da  considerare  generi di gastronomia che possono essere
somministrati negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  b)
della  legge  25  agosto  1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi)  tutti  gli
alimenti che:
   a)  possono  essere  serviti  nello  stato  di  fatto  in cui sono
acquistati;
   b) sono soggetti soltanto a porzionamento e/o condimento;
   c) non sono sottoposti a riscaldamento  ne'  a  cottura,  sia  nel
locale  di  somministrazione  che  in  eventuali  locali  annessi, ad
eccezione del riscaldamento  necessario  per  il  confezionamento  di
toast, panini, pizzette, tramezzini e simili.
  2.  Gli  esercizi di cui al comma 1 utilizzano attrezzature tipiche
della somministrazione di  alimenti,  ma  non  possono  somministrare
pasti completi.
  3.  Gli  alimenti  presenti negli esercizi di cui al comma 1 devono
essere in regola con il disposto del decreto legislativo  27  gennaio
1992,  n.  109  (Attuazione  delle  direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e  la  pubblicita'  dei
prodotti alimentari).