(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 16 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Somministrazione di generi di gastronomia 1. Sono da considerare generi di gastronomia che possono essere somministrati negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi) tutti gli alimenti che: a) possono essere serviti nello stato di fatto in cui sono acquistati; b) sono soggetti soltanto a porzionamento e/o condimento; c) non sono sottoposti a riscaldamento ne' a cottura, sia nel locale di somministrazione che in eventuali locali annessi, ad eccezione del riscaldamento necessario per il confezionamento di toast, panini, pizzette, tramezzini e simili. 2. Gli esercizi di cui al comma 1 utilizzano attrezzature tipiche della somministrazione di alimenti, ma non possono somministrare pasti completi. 3. Gli alimenti presenti negli esercizi di cui al comma 1 devono essere in regola con il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari).