(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 33 del 23 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Piano pluriennale
 
  1.  Per lo sviluppo del sistema informativo regionale, il Consiglio
regionale approva un piano pluriennale volto sia allo sviluppo,  alla
modernizzazione  ed alla diffusione degli strumenti, delle tecnologie
telematiche e dei sistemi informativi dell'Amministrazione regionale,
sia all'intervento  regionale  nel  settore  dell'informatica  avente
particolare  riguardo allo sviluppo ed alla realizzazione di una rete
di collegamenti  informatici  interessante  1'intera  Amministrazione
regionale  ed  aperta alle interrelazioni con gli altri enti pubblici
territoriali valdostani e con le amministrazioni  dello  Stato.  Tale
piano   pluriennale   deve  necessariamente  essere,  per  i  periodi
interessati,  corrispondente  al  relativo  bilancio  di   previsione
triennale  della  Regione  e  puo'  subire,  di  anno  in  anno, ogni
necessario aggiornamento od attualizzazione.
  2. Ogni anno la Giunta regionale  adotta,  ai  sensi  dell'art.  23
della   legge   regionale   23   ottobre   1995,   n.   45   (Riforma
dell'organizzazione  dell  'Amministrazione  regionale  della   Valle
d'Aosta  e revisione della disciplina del personale), in coerenza con
il corrispondente bilancio di previsione, il piano operativo  annuale
per  l'anno  successivo, dedotto dal pino pluriennale di cui al comma
1, tenendo conto di ogni possibile esigenza di miglioria o variazione
che si sia, nel frattempo, resa necessaria od opportuna.  Tale  piano
operativo  annuale  e'  suddiviso  in  parti, ciascuna delle quali ha
riguardo ad uno o piu' obiettivi presenti nei piano in questione.
  3. La predisposizione dei piani di cui ai commi 1 e 2,  nonche'  il
controllo   nella  realizzazione  degli  stessi  e  la  verifica  nel
raggiungimento dei risultati, sono  di  competenza  della  Presidenza
della  Giunta  regionale,  che  vi  provvede  per  il  tramite  della
struttura competente in  materia  di  elaborazione  dati,  osservando
quanto in proposito specificato dalla legge regionale 45/1995.