(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 62 del 5 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 1. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 e cosi' sostituito: "Chi esercita la pesca con mezzi e attrezzature non consentite dagli articoli 25 e seguenti del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalita' a norma dell'articolo 10, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689". 2. Nel quarto comma dell'articolo 33, l'ultima frase e' cosi' sostituita: "La pena pecuniaria amministrativa e' in tal caso di lire 2.000.000.". 3. "AIl'ottavo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 dopo le parole "il pesce", sono aggiunte le parole "o, nel caso della pesca di professione, con attrezzature non consentite dal regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1". 4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 1986, n. 50 e' aggiunto il seguente comma: "La Giunta regionale puo' revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 30-bis del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3, come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 30-bis medesimo.