(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 62
                         del 5 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Modifica dell'articolo 33
            della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50
 
  1. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre
1986, n. 50 e cosi' sostituito:
  "Chi  esercita  la  pesca  con  mezzi e attrezzature non consentite
dagli articoli 25 e seguenti  del  regolamento  regionale  20  luglio
1989,  n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996,
n. 1 e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con
criteri di proporzionalita' a norma  dell'articolo  10,  primo  comma
della legge 24 novembre 1981, n. 689".
  2.  Nel  quarto  comma  dell'articolo  33,  l'ultima frase e' cosi'
sostituita:
  "La  pena  pecuniaria  amministrativa  e'  in  tal  caso  di   lire
2.000.000.".
  3.  "AIl'ottavo  comma  dell'articolo  33  della  legge regionale 9
dicembre 1986, n. 50 dopo le parole  "il  pesce",  sono  aggiunte  le
parole  "o, nel caso della pesca di professione, con attrezzature non
consentite dal regolamento  regionale  20  luglio  1989,  n.  3  come
modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1".
  4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 1986,
n. 50 e' aggiunto il seguente comma:
  "La  Giunta regionale puo' revocare le autorizzazioni rilasciate ai
sensi dell'articolo 30-bis del regolamento regionale 20 luglio  1989,
n.  3, come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1
in caso  di  violazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo
30-bis medesimo.