(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 38 del 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attivita' turistiche e di quelle connesse al territorio ed in applicazione dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 17 maggio 1983 n. 217 e della legge 30 maggio 1995 n. 203, provvede, con la presente legge, al riassetto della organizzazione turistica regionale, secondo i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale in materia di decentramento amministrativo.