(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                        38 del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione, al fine di garantire  l'equilibrato  sviluppo  delle
attivita'  turistiche  e  di  quelle  connesse  al  territorio  ed in
applicazione dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616,  della
legge  17  maggio  1983  n.  217 e della legge 30 maggio 1995 n. 203,
provvede, con la presente legge, al  riassetto  della  organizzazione
turistica  regionale,  secondo  i principi fondamentali sanciti dalla
Costituzione e dallo Statuto regionale in  materia  di  decentramento
amministrativo.