(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del 1 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. I termini di scadenza indicati all'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1996, n. 18 sono prorogati di ulteriori novanta giorni per gli Enti Strumentali, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in corso di approvazione le leggi di riordino, ovvero non siano scaduti i termini di legge per la nomina dei rispettivi organi previsti.