(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                        37 del 1 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  I  termini  di scadenza indicati all'art. 1 della legge regionale 3
aprile 1996, n. 18 sono prorogati di ulteriori novanta giorni per gli
Enti Strumentali, per i quali, alla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  siano  ancora  in corso di approvazione le leggi di
riordino, ovvero non siano scaduti i termini di legge per  la  nomina
dei rispettivi organi previsti.