(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                        37 del 1 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La garanzia fidejussoria di cui all'art. 3 della legge regionale 13
aprile 1995  n.  45  e'  estesa  a  tutte  le  societa'  cooperative,
finanziate  a  norma  della legge regionale 29 agosto 1985 n. 32, che
debbono provvedere al completamento dell'investimento gia' assentito,
mediante accensione di mutuo bancario entro il  limite  di  spesa  ad
ognuna assegnato.