(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del 1 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La garanzia fidejussoria di cui all'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 45 e' estesa a tutte le societa' cooperative, finanziate a norma della legge regionale 29 agosto 1985 n. 32, che debbono provvedere al completamento dell'investimento gia' assentito, mediante accensione di mutuo bancario entro il limite di spesa ad ognuna assegnato.