(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.40 del 16 agosto 1996). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di migliorare e potenziare le strutture operative anticendio operanti sul territorio regionale, e' consentito l'impiego di mezzi aerei ad ala fissa e/o rotante nelle attivita' di sorveglianza, avvistamento, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi. 2. L'impiego del mezzo aereo per l'avvistamento e/o operazioni di spegnimento degli incendi boschivi deve essere strettamente rapportato al reale rischio d'incendio e al verificarsi degli eventi, avvalendosi per tale scopo della sala operativa regionale del Corpo Forestale dello Stato, ove vengono coordinate le operazioni e le attivita' antincendio e fornite le informazioni relative ai dati meteoterritoriali. 3. Le basi di rischieramento e i bacini d'intervento degli aeromobili utilizzati nella prevenzione e lotta degli incendi boschivi dovranno essere preventivamente individuati nel piano antincendio regionale in relazione al rischio di incendio, all'orografia e morfologia del territorio, alle valenze ambientali e selvicolturali.