(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.40
                        del 16 agosto 1996).
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al fine  di  migliorare  e  potenziare  le  strutture  operative
anticendio operanti sul territorio regionale, e' consentito l'impiego
di   mezzi  aerei  ad  ala  fissa  e/o  rotante  nelle  attivita'  di
sorveglianza, avvistamento, ricognizione ed estinzione degli  incendi
boschivi.
  2.  L'impiego  del mezzo aereo per l'avvistamento e/o operazioni di
spegnimento  degli  incendi   boschivi   deve   essere   strettamente
rapportato al reale rischio d'incendio e al verificarsi degli eventi,
avvalendosi  per  tale scopo della sala operativa regionale del Corpo
Forestale dello Stato, ove vengono  coordinate  le  operazioni  e  le
attivita'  antincendio  e  fornite  le  informazioni relative ai dati
meteoterritoriali.
  3.  Le  basi  di  rischieramento  e  i  bacini  d'intervento  degli
aeromobili   utilizzati  nella  prevenzione  e  lotta  degli  incendi
boschivi  dovranno  essere  preventivamente  individuati  nel   piano
antincendio   regionale   in   relazione   al  rischio  di  incendio,
all'orografia e morfologia del territorio, alle valenze ambientali  e
selvicolturali.