(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 16 agosto 1996). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 60, e' cosi' sostituito: "I piani approvati alla data di entrata in vigore della presente legge producono gli effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed hanno efficacia fino all'approvazione della legge regionale sull'uso e tutela del suolo di cui al primo comma, e comunque non oltre i termini previsti per i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.".