(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                       40 del 16 agosto 1996).
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 31 agosto 1995, n.
60, e' cosi' sostituito:
  "I  piani  approvati  alla data di entrata in vigore della presente
legge producono gli  effetti  giuridici  del  piano  territoriale  di
coordinamento  di  cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
ed  hanno  efficacia  fino  all'approvazione  della  legge  regionale
sull'uso  e  tutela  del  suolo di cui al primo comma, e comunque non
oltre  i  termini  previsti  per i piani di zona di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167.".