(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 92  del 9 agosto 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Abrogazione di norme
 
  1. Salvo quanto disposto dal comma 2, la L.R. 20 gennaio 1981, n. 2
"Disciplina e regolamentazione dell'attivita'  dei  tassidermisti  ed
imbalsamatori" e' abrogata.
  2.  Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale in materia
di disciplina dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione nonche'
della detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche  e  trofei,
emanato  in  attuazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 62 della
L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni  per  la  protezione  della
fauna  selvatica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria), si
applicano le disposizioni della L.R. n. 2 del 1981.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 6 agosto 1996
Il vicepresidente:
SABATTINI