(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 9 agosto 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Abrogazione di norme 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, la L.R. 20 gennaio 1981, n. 2 "Disciplina e regolamentazione dell'attivita' dei tassidermisti ed imbalsamatori" e' abrogata. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale in materia di disciplina dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione nonche' della detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, emanato in attuazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 62 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), si applicano le disposizioni della L.R. n. 2 del 1981. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 6 agosto 1996 Il vicepresidente: SABATTINI