(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Autoservizi pubblici non di linea
 
  1.  Sono  definiti  autoservizi  pubblici  non  di linea quelli che
provvedono al trasporto collettivo od  individuale  di  persone,  con
funzione  complementare  e integrativa rispetto ai trasporti pubblici
di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei,  e
che   vengono   effettuati,   a   richiesta  dei  trasportati  o  del
trasportato, in modo non continuativo o  periodico,  su  itinerari  e
secondo orari stabiliti di volta in volta.
  2. In particolare, sono autoservizi pubblici non di linea:
   a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli a trazione animale;
   b)   il   servizio  di  noleggio  con  conducente  e  autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.