(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 10 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' del canone convenzionale di locazione 1. Il canone convenzionale di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica cosi' come definiti dall'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e' diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonche' il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978 n. 457 dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi assegnati alla fascia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della presente legge. 2. L'incidenza sull'ammontare del canone convenzionale di locazione dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione e' determinata annualmente dalla Giunta regionale, in modo anche differenziato per i quattro ambiti provinciali, sulla base delle proposte degli enti gestori che devono contestualmente indicare l'entita' dell'eccedenza delle entrate complessive dei canoni rispetto a tali costi. 3. Gli enti gestori formulano programmi quadriennali di manutenzione del patrimonio con aggiornamenti annuali da presentare unitamente alle proposte di cui al comma 2.