(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14
                         del 10 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
           Finalita' del canone convenzionale di locazione
 
  1.  Il  canone convenzionale di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica cosi' come definiti dall'articolo 5 della legge
regionale 3 marzo 1994  n.  10  (norme  per  l'edilizia  residenziale
pubblica)  e'  diretto  a  compensare  i costi di amministrazione, di
gestione e  di  manutenzione  nonche'  il  versamento  al  fondo  per
l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge 5
agosto  1978  n.  457 dello 0,50 per cento annuo del valore catastale
del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi  assegnati  alla
fascia  di  cui  all'articolo  5,  comma 1, lettera a) della presente
legge.
  2. L'incidenza sull'ammontare del canone convenzionale di locazione
dei costi di  amministrazione,  di  gestione  e  di  manutenzione  e'
determinata   annualmente  dalla  Giunta  regionale,  in  modo  anche
differenziato per i quattro  ambiti  provinciali,  sulla  base  delle
proposte  degli  enti  gestori  che  devono  contestualmente indicare
l'entita'  dell'eccedenza  delle  entrate  complessive   dei   canoni
rispetto a tali costi.
  3.   Gli   enti   gestori   formulano   programmi  quadriennali  di
manutenzione del patrimonio con aggiornamenti annuali  da  presentare
unitamente alle proposte di cui al comma 2.