(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                Indennita' dei consiglieri regionali
 
  1.  Ai consiglieri regionali e' attribuita, a far tempo dal la data
di proclamazione e per tutta la  durata  della  carica,  il  seguente
trattamento indennitario:
   a) indennita' di funzione;
   b) diaria a titolo di rimborso spese;
   c) rimborso spese di trasporto;
   d) indennita' e rimborso spese di missione.