(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Indennita' dei consiglieri regionali 1. Ai consiglieri regionali e' attribuita, a far tempo dal la data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario: a) indennita' di funzione; b) diaria a titolo di rimborso spese; c) rimborso spese di trasporto; d) indennita' e rimborso spese di missione.