(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge e' finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) relative all'istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario quale tributo proprio delle Regioni. 2. Gli studenti sono tenuti a pagare la tassa regionale per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario e post universitario delle Universita' aventi sede legale nella Regione Piemonte, dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio avente valore legale. 3. Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di diploma universitario e di scuola diretta a fini speciali.