(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32
                          del 7 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La   presente   legge   e'  finalizzata  all'attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 20,  21,  22  e  23,  della
legge  28  dicembre  1995,  n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) relative all'istituzione della tassa regionale  per
il  diritto  allo  studio  universitario  quale tributo proprio delle
Regioni.
  2. Gli studenti sono tenuti a pagare la tassa regionale per ciascun
anno accademico di immatricolazione  o  di  iscrizione  ai  corsi  di
studio  universitario  e  post universitario delle Universita' aventi
sede  legale  nella  Regione  Piemonte,  dell'Istituto  superiore  di
educazione  fisica  di  Torino,  degli  Istituti universitari e degli
Istituti superiori di grado universitario che  rilasciano  titoli  di
studio avente valore legale.
  3.  Per  corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di
diploma universitario e di scuola diretta a fini speciali.