(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. E' soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40. 2. E' soppresso il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 40/94. 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 40/1994 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Nel caso di annullamento giurisdizionale della decisione negativa del controllo, per motivi diversi dalla tardivita', i termini di cui ai commi 1 e 2 ridecorrono dalla data della notifica della sentenza all'Ente interessato". 4. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 40/1994 e' sostituito dal seguente: "6. Gli atti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sono trasmessi al controllo, a pena di decadenza, con le modalita' del comma 4 entro cinque giorni dalla richiesta, unitamente a copia della stessa".