(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32
                          del 7 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  E'  soppresso  il  secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18
della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40.
  2. E' soppresso il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 18 della
legge regionale 40/94.
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge  regionale  40/1994
e' aggiunto il seguente comma:
  "2-bis.  Nel  caso  di annullamento giurisdizionale della decisione
negativa del  controllo,  per  motivi  diversi  dalla  tardivita',  i
termini  di  cui ai commi 1 e 2 ridecorrono dalla data della notifica
della sentenza all'Ente interessato".
  4. Il comma 6 dell'articolo 18 della  legge  regionale  40/1994  e'
sostituito dal seguente:
  "6.  Gli  atti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 45 della legge 8
giugno 1990,  n.  142  (Ordinamento  delle  autonomie  locali),  sono
trasmessi  al  controllo,  a  pena di decadenza, con le modalita' del
comma 4 entro cinque giorni dalla richiesta, unitamente a copia della
stessa".