(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24
                         del 29 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il termine entro il  quale  gli  enti  locali  interessati  sono
obbligati  ad  impegnare  i  fondi  relativi all'attuazione del sesto
programma triennale (1991 - 1993) di opere pubbliche, di cui al  Capo
I  della  legge  regionale  6  settembre  1976,  n. 45 (Finanziamenti
regionali  alle  Province,  ai  Comuni  ed  ai  loro  consorzi,  agli
organismi comprensoriali per l'attuazione dei piani di intervento nel
settore  delle  opere  e  degli  impianti  di  interesse  pubblico) e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.
  2. Trascorso  inutilmente  tale  termine,  i  fondi  assegnati  per
l'attuazione  dei  programmi  di  cui  al comma 1, se non formalmente
impegnati  ancorche'  programmati   nella   destinazione,   diventano
indisponibili  per gli enti destinatari e l'Amministrazione regionale
provvede al loro recupero.
  3. Il termine  di  impegnabilita'  dei  fondi  assegnati  ai  sensi
dell'articolo  10  della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme
di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie
in  materia  di  lavori  pubblici)  per  l'attuazione  di   programmi
regionali,  la  cui  realizzazione  e'  stata delegata ai sensi della
citata legge regionale, e' ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre
1996.
  4.  Restano  salvi  i  termini piu' vantaggiosi posti dalla vigente
normativa in merito alle deleghe regionali.
  5. Le somme non formalmente impegnate  entro  il  suddetto  termine
devono  essere  restituite, per la quota gia' accreditata ai relativi
bilanci o, comunque, per la parte  residuale,  nel  caso  di  impegno
parziale,  all'Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi,
entro e non oltre il 30 gennaio 1997.
  La presente legge sara pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 22 luglio 1996
                               PALOMBA