(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25
                         dell'8 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Agli  atti  comunali  di  approvazione  dei  progetti  di opere
pubbliche si applicano  le  disposizioni  contenute  nell'articolo  1
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con esclusione dei commi 5 e 6.
  2.  I progetti di opere pubbliche approvati dal Consiglio comunale,
qualora costituiscano variante allo strumento urbanistico, seguono lo
schema  procedimentale  stabilito  dall'articolo   20   della   legge
regionale  22  dicembre  1989,  n.  45, con riduzione dei termini ivi
indicati rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.
  3. Il Comune, con  le  modalita'  indicate  nei  commi  precedenti,
approva   i   progetti   di   opere   publiche  degli  enti  indicati
dall'articolo 1 della legge regionale 22  aprile  1987,  n.  24,  con
esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dei medesimi.
  4.  Nel  comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre
1994, n. 38, sono aggiunte in fine le parole "eccezion fatta  per  le
varianti  degli  strumenti urbanistici necessarie per l'esecuzione di
opere pubbliche.".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 31 luglio 1996
                               PALOMBA