(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 dell'8 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. (Anno formativo). - 1. L'anno formativo decorre dal primo giorno del mese di gennaio e termina l'ultimo giorno del mese di dicembre del medesimo anno".