(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43
                         dell'8 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 12. (Anno formativo). - 1. L'anno formativo decorre dal primo
giorno  del  mese  di  gennaio  e termina l'ultimo giorno del mese di
dicembre del medesimo anno".