(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44
                         del 12 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1. L'articolo 35 della legge 18 agosto 1992, n. 39,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.   35  (Criteri  di  ripartizione  delle  risorse  finanziarie
destinate alle spese generali di funzionamento). - 1. Le risorse  del
bilancio  regionale  destinate  alle  spese generali di funzionamento
delle comunita' montane e a  quelle  dei  comuni  non  ricompresi  in
comunita'  montane  e a quelle dei comuni non ricompresi in comunita'
montane ma classificati parzialmente o totalmente  montani,  elencati
nell'allegato   n.   1  della  presente  legge,  cosi'  come  risulta
modificato dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale 12  aprile
1995, n. 53, sono cosi' ripartite:
   a)   per  sei  decimi,  in  proporzione  diretta  alla  superficie
territoriale classificata montana;
   b) per quattro decimi, in  proporzione  diretta  alla  popolazione
residente  nei territori classificati montani, determinata sulla base
della piu' recente pubblicazione dell'Istat per i comuni  interamente
montani,  e  sulla  base dei dati comunicati ufficialmente dal comune
agli uffici competenti  della  Regione,  per  i  comuni  parzialmente
montani.
  2.  Alla  spesa di cui al comma precedente si fa fronte, per l'anno
1996, con le disponibilita' recate dal capitolo  25020  del  bilancio
del corrente esercizio. Per gli anni successivi si provvede con legge
di bilancio.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 2 agosto 1996
                               BARBINI
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 3
luglio 1996 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  30
luglio 1996.