(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 21 maggio 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ascensori 1. Sono abolite la licenza per l'impianto e quella per l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. 2. Per la costruzione, l'installazione e il collaudo di primo impianto nonche' per l'uso e la manutenzione degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato si applicano le vigenti disposizioni statali in materia, ivi compresa l'omologazione. 3. Gli ascensori e i montacarichi in servizio privato possono essere messi in esercizio una volta conseguito il collaudo di primo impianto, e possono essere mantenuti in esercizio qualora le ispezioni periodiche abbiano dato esito favorevole. 4. Le ispezioni periodiche degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato sono eseguite, a cura del proprietario o dell'esercente dell'impianto, da parte di ingegneri abilitati con esperienza o specializzazione in materia, iscritti in apposito elenco secondo le disposizioni statali vigenti, nei termini e con le modalita' stabiliti nel regolamento di esecuzione. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro da lire 200.000 a lire 1.200.000. 6. L'organo incaricato della vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge, di cui al comma 8, dispone il fermo dell'ascensore o del montacarichi, qualora non si ottemperi nel termine di trenta giorni alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 o 4, la cui inosservanza sia stata accertata. 7. Le disposizioni impartite ed il verbale di conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'impianto o all'esercente dello stesso. 8. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro vigila sull'applicazione delle norme sugli ascensori e montacarichi.