(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 21 maggio 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Ascensori
 
  1.  Sono abolite la licenza per l'impianto e quella per l'esercizio
di ascensori e di montacarichi in servizio privato.
  2. Per la costruzione,  l'installazione  e  il  collaudo  di  primo
impianto  nonche'  per  l'uso e la manutenzione degli ascensori e dei
montacarichi in servizio privato si applicano le vigenti disposizioni
statali in materia, ivi compresa l'omologazione.
  3. Gli ascensori e  i  montacarichi  in  servizio  privato  possono
essere  messi  in esercizio una volta conseguito il collaudo di primo
impianto,  e  possono  essere  mantenuti  in  esercizio  qualora   le
ispezioni periodiche abbiano dato esito favorevole.
  4.  Le  ispezioni  periodiche degli ascensori e dei montacarichi in
servizio  privato  sono  eseguite,  a   cura   del   proprietario   o
dell'esercente  dell'impianto,  da  parte  di ingegneri abilitati con
esperienza o specializzazione in materia, iscritti in apposito elenco
secondo le  disposizioni  statali  vigenti,  nei  termini  e  con  le
modalita' stabiliti nel regolamento di esecuzione.
  5.  L'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3 e 4
comporta la sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  in
denaro da lire 200.000 a lire 1.200.000.
  6.  L'organo  incaricato  della  vigilanza  sull'applicazione delle
norme della presente legge, di cui  al  comma  8,  dispone  il  fermo
dell'ascensore  o  del  montacarichi,  qualora  non  si ottemperi nel
termine di trenta giorni alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 o  4,
la cui inosservanza sia stata accertata.
  7.  Le  disposizioni impartite ed il verbale di conseguenza redatto
vanno notificati al proprietario dell'impianto o all'esercente  dello
stesso.
  8.  L'Agenzia  provinciale  per  la  protezione  dell'ambiente e la
tutela  del  lavoro  vigila  sull'applicazione  delle   norme   sugli
ascensori e montacarichi.