(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 4 giugno 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, concernente "Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27 sono sostituiti dai seguenti: "1. La procedura di VIA si applica a tutte le attivita' ed opere che presentino ripercussioni sull'ambiente comprese nell'allegato I e nell'allegato II della presente legge. Alle attivita' ed opere che non superano le soglie limite indicate nell'allegato II della presente legge, si applica la procedura di VIA qualora per la loro ubicazione si preveda un impatto significativo sull'ambiente; i criteri relativi vengono fissati con regolamento di esecuzione. Gli allegati della presente legge possono essere modificati ed integrati con regolamento di esecuzione, su proposta del comitato VIA. 2. Nel caso di progetti relativi ad ampliamento o ristrutturazione, la procedura di cui al comma 1 si applica quando in seguito all'ampliamento le soglie limite indicate nell'allegato II per i singoli progetti vengono superate in misura maggiore del 20% e comunque quando la VIA e' prevista ai sensi dell'allegato I". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 27/1992 e' aggiunto il seguente comma: "4. In casi eccezionali, il comitato VIA, su richiesta del committente e sentita la commissione VIA, puo' esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente legge. In tal caso il comitato VIA: a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni cosi' raccolte; b) mette a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative all'esenzione e le ragioni per cui essa e' stata concessa; c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le fornisce le informazioni che mette a disposizione del pubblico". 3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27/1992 e' abrogato. 4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 27/1992 il periodo: "Se la verifica non viene effettuata entro i 60 giorni, essa si intende positiva" e' soppresso. 5. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27/1992 e' sostituito dal seguente: "1. La Giunta provinciale decide sull'ammissibilita' del progetto ai sensi della presente legge entro 60 giorni dalla ricezione del parere del comitato VIA. Qualora la Giunta provinciale non si pronunci entro il predetto termine, il progetto si intende approvato ai fini della VIA solo se il parere del comitato VIA sia favorevole ed alle condizioni in esso eventualmente individuate". 6. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 27/1992 e' sostituito dal seguente: "1. L'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della natura, del paesaggio, del suolo, dell'acqua, dell'aria ed in materia di inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico". 7. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 27/1992 e' sostituito dal seguente: "3. Per i progetti soggetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 all'intesa con la Provincia, si applicano le disposizioni della presente legge". 8. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 27/1992, sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, e' sostituito dal seguente: "2. La procedura di approvazione cumulativa ai sensi del comma 1 si applica anche in caso di ampliamento di attivita' esistente, sempreche' le soglie di cui all'allegato II non vengano superate di piu' del 20%". 9. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 27/1992, come sostituito dal comma 8 della presente legge, e' aggiunto il seguente comma: "3. La procedura di approvazine cumulativa non si applica a quelle categorie di opere stabilite nel regolamento di esecuzione, che per i loro effetti sulle materie di cui all'articolo 9 rappresentano degli interventi non sostanziali e sono autorizzati dal sindaco; sono fatte salve le disposizioni previste nella legge forestale in vigore". 10. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27/1992, dopo il primo periodo viene inserito il seguente periodo: "Nelle ripartizioni i cui uffici sono decentrati su tutto il territorio provinciale, il direttore della ripartizione competente puo' incaricare un direttore d'ufficio nonche' un supplente che rappresenti la ripartizione nella conferenza dei direttori d'ufficio". 11. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27/1992 e' sostituito dal seguente: "3. La conferenza dei direttori d'ufficio, presieduta dal presidente del comitato VIA, emette a maggioranza un parere vincolante sull'impatto ambientale del progetto. Tale parere deve essere comunicato dalla ripartizione competente per la VIA al comune ed a colui che ha presentato il progetto, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi". 12. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27/1992 il periodo: "Se la verifica non viene effettuata entro i 60 giorni essa si intende positiva" viene soppresso. 13. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 27/1992 e' aggiunta la seguente lettera: "n) da un rappresentante della Ripartizione acque pubbliche e opere idrauliche, designato dall'assessore provinciale competente". 14. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 27/1992 viene aggiunto il seguente comma: "6. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino". 15. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 27/1992 e' cosi' sostituito: "Tenuto conto della molteplicita' e complessita' dei progetti da esaminare, la Giunta provinciale puo' nominare per la durata del procedimento ulteriori esperti od organismi particolarmente qualificati". 16. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 27/1992 e' sostituito dal seguente: "2. La Giunta provinciale determina i compensi per i membri della commissione e per gli ulteriori esperti od organismi particolarmente qualificati". 17. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 27/1992 viene aggiunto il seguente comma: "4. La composizione della commissione VIA deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilita' di accesso al gruppo linguistico ladino". 18. In tutte le disposizioni della legge provinciale n. 27/1992 le parole: "valutazione di impatto ambientale ordinaria" sono sostituite dalle parole: "valutazione di impatto ambientale (VIA)". 19. L'allegato della legge provinciale n. 27/1992 diventa allegato II. 20. Alla legge provinciale n. 27/1992 viene aggiunto il seguente allegato I: "Allegato I Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale 1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi: tutti i progetti. 2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonche' centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica): tutti i progetti. 3. Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi: tutti i progetti. 4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio: tutti i progetti. 5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni di attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t. 6. Impianti chimici integrati: tutti i progetti. 7. Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonche' aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m: tutti i progetti. 8. Porti commerciali marittimi, nonche' vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 t: tutti i progetti. 9. Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra: tutti i progetti".