(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 4 giugno 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Modifiche alla legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, concernente
"Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"
 
  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale  7  luglio
1992, n. 27 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  La  procedura  di VIA si applica a tutte le attivita' ed opere
che presentino ripercussioni sull'ambiente comprese nell'allegato I e
nell'allegato II della presente legge. Alle attivita'  ed  opere  che
non  superano  le  soglie  limite  indicate  nell'allegato  II  della
presente  legge,  si  applica la procedura di VIA qualora per la loro
ubicazione si  preveda  un  impatto  significativo  sull'ambiente;  i
criteri  relativi  vengono fissati con regolamento di esecuzione. Gli
allegati della presente legge possono essere modificati ed  integrati
con regolamento di esecuzione, su proposta del comitato VIA.
  2. Nel caso di progetti relativi ad ampliamento o ristrutturazione,
la  procedura  di  cui  al  comma  1  si  applica  quando  in seguito
all'ampliamento le soglie limite  indicate  nell'allegato  II  per  i
singoli  progetti  vengono  superate  in  misura  maggiore  del 20% e
comunque quando la VIA e' prevista ai sensi dell'allegato I".
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2  della  legge  provinciale    n.
27/1992 e' aggiunto il seguente comma:
  "4.  In  casi  eccezionali,  il  comitato  VIA,  su  richiesta  del
committente e sentita la commissione VIA, puo' esentare in tutto o in
parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente  legge.
In tal caso il comitato VIA:
   a)  esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si
debbano mettere a disposizione del  pubblico  le  informazioni  cosi'
raccolte;
   b)  mette  a disposizione del pubblico interessato le informazioni
relative all'esenzione e le ragioni per cui essa e' stata concessa;
   c)  informa   la   Commissione   europea,   prima   del   rilascio
dell'autorizzazione,   dei   motivi   che   giustificano  l'esenzione
accordata e le fornisce le informazioni che mette a disposizione  del
pubblico".
  3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27/1992 e'
abrogato.
  4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 27/1992 il
periodo: "Se la verifica non viene effettuata entro i 60 giorni, essa
si intende positiva" e' soppresso.
  5. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27/1992 e'
sostituito dal seguente:
  "1.  La  Giunta provinciale decide sull'ammissibilita' del progetto
ai sensi della presente legge entro 60  giorni  dalla  ricezione  del
parere  del  comitato  VIA.  Qualora  la  Giunta  provinciale  non si
pronunci entro il predetto termine, il progetto si intende  approvato
ai  fini  della VIA solo se il parere del comitato VIA sia favorevole
ed alle condizioni in esso eventualmente individuate".
  6. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 27/1992 e'
sostituito dal seguente:
  "1. L'autorizzazione ai fini della  VIA  sostituisce  a  tutti  gli
effetti  le  autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta richiesti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della natura,  del
paesaggio,   del  suolo,  dell'acqua,  dell'aria  ed  in  materia  di
inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico".
  7. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale  n.  27/1992
e' sostituito dal seguente:
  "3.  Per  i progetti soggetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 all'intesa  con
la Provincia, si applicano le disposizioni della presente legge".
  8.  Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 27/1992,
sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 11  agosto  1994,
n. 6, e' sostituito dal seguente:
  "2. La procedura di approvazione cumulativa ai sensi del comma 1 si
applica anche in caso di ampliamento di attivita' esistente,
 sempreche'  le soglie di cui all'allegato II non vengano superate di
piu' del 20%".
  9. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della  legge  provinciale    n.
27/1992,  come  sostituito  dal  comma  8  della  presente  legge, e'
aggiunto il seguente comma:
  "3. La procedura di approvazine cumulativa non si applica a  quelle
categorie di opere stabilite nel regolamento di esecuzione, che per i
loro  effetti sulle materie di cui all'articolo 9 rappresentano degli
interventi non sostanziali e sono autorizzati dal sindaco; sono fatte
salve le disposizioni previste nella legge forestale in vigore".
  10. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27/1992,
dopo il primo periodo viene  inserito  il  seguente  periodo:  "Nelle
ripartizioni  i  cui  uffici  sono  decentrati su tutto il territorio
provinciale,  il  direttore  della   ripartizione   competente   puo'
incaricare   un   direttore   d'ufficio   nonche'  un  supplente  che
rappresenti  la   ripartizione   nella   conferenza   dei   direttori
d'ufficio".
  11.  Il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27/1992
e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  conferenza  dei  direttori   d'ufficio,   presieduta   dal
presidente   del   comitato  VIA,  emette  a  maggioranza  un  parere
vincolante sull'impatto ambientale del  progetto.  Tale  parere  deve
essere  comunicato dalla ripartizione competente per la VIA al comune
ed a colui che ha presentato il progetto,  entro  il  termine  di  60
giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi".
  12.  Al comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27/1992
il periodo: "Se la verifica non viene effettuata entro  i  60  giorni
essa si intende positiva" viene soppresso.
  13.  Al comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 27/1992
e' aggiunta la seguente  lettera:  "n)  da  un  rappresentante  della
Ripartizione   acque   pubbliche   e   opere   idrauliche,  designato
dall'assessore provinciale competente".
  14. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge  provinciale    n.
27/1992 viene aggiunto il seguente comma:
  "6.  La  composizione  del comitato deve adeguarsi alla consistenza
dei  gruppi  linguistici  esistenti  in  provincia,  fatta  salva  la
rappresentanza del gruppo linguistico ladino".
  15.  L'ultimo  periodo  del  comma  1  dell'articolo 20 della legge
provinciale n. 27/1992  e'  cosi'  sostituito:  "Tenuto  conto  della
molteplicita'  e  complessita'  dei  progetti da esaminare, la Giunta
provinciale puo' nominare per la durata  del  procedimento  ulteriori
esperti od organismi particolarmente qualificati".
  16.  Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 27/1992
e' sostituito dal seguente:
  "2. La Giunta provinciale determina i compensi per i  membri  della
commissione  e per gli ulteriori esperti od organismi particolarmente
qualificati".
  17. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge  provinciale    n.
27/1992 viene aggiunto il seguente comma:
  "4.  La  composizione  della  commissione  VIA  deve adeguarsi alla
consistenza dei gruppi  linguistici  esistenti  in  provincia,  quale
risulta  dall'ultimo  censimento  generale  della  popolazione, fatta
salva la possibilita' di accesso al gruppo linguistico ladino".
  18.  In tutte le disposizioni della legge provinciale n. 27/1992 le
parole: "valutazione di impatto ambientale ordinaria" sono sostituite
dalle parole: "valutazione di impatto ambientale (VIA)".
  19. L'allegato della legge provinciale n. 27/1992 diventa  allegato
II.
  20.  Alla  legge  provinciale n. 27/1992 viene aggiunto il seguente
allegato I:
                             "Allegato I
     Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
 
  1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti  dal  petrolio  greggio)  nonche'  impianti  di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone
o di scisti bituminosi: tutti i progetti.
  2.  Centrali  termiche ed altri impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW, nonche' centrali nucleari e altri  reattori
nucleari  (esclusi  gli  impianti  di  ricerca per la produzione e la
lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui  potenza  massima
non supera 1 kW di durata permanente termica): tutti i progetti.
  3.  Impianti  destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o
all'eliminazione  definitiva  dei  residui   radioattivi:   tutti   i
progetti.
  4.   Acciaierie   integrate   di   prima   fusione  della  ghisa  e
dell'acciaio:  tutti i progetti.
  5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il trattamento
e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti  contenenti  amianto:
per  i  prodotti  di  amianto-cemento,  una produzione annua di oltre
20.000 t di prodotti finiti;  per  le  guarnizioni  di  attrito,  una
produzione  annua  di  oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri
impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t.
  6. Impianti chimici integrati: tutti i progetti.
  7. Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione,  tronchi
ferroviari  per  il traffico a grande distanza, nonche' aeroporti con
piste di decollo e di atterraggio lunghe  almeno  2.100  m:  tutti  i
progetti.
  8.  Porti commerciali marittimi, nonche' vie navigabili e porti per
la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore  a
1.350 t: tutti i progetti.
  9.  Impianti  di  eliminazione  dei  rifiuti  tossici  e pericolosi
mediante incenerimento, trattamento chimico  o  stoccaggio  a  terra:
tutti i progetti".