(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 4 giugno 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Sistema statistico provinciale
 
  1.   Onde   assicurare   il   coordinamento,   il   collegamento  e
l'interconnessione  in  ambito  provinciale   di   tutte   le   fonti
informative  pubbliche preposte alla raccolta ed elaborazione di dati
statistici finalizzati all'informazione statistica  ufficiale,  viene
creato  il  Sistema statistico provinciale, del quale fanno parte gli
uffici ed i servizi di statistica delle seguenti  amministrazioni  ed
enti:
   a) la Provincia autonoma di Bolzano;
   b)  i  comuni  della  provincia  di  Bolzano,  per  le  materie di
competenza provinciale;
   c)la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di
Bolzano, per le materie di competenza provinciale;
   d) le unita' sanitarie locali della provincia di Bolzano;
   e)  gli enti pubblici istituiti con legge della Provincia autonoma
di Bolzano, individuati dalla Giunta provinciale;
   f) gli enti privati situati in provincia di Bolzano, che  svolgono
attivita'  statistica  rilevante  sotto  il  profilo  della  pubblica
utilita' e sono  in  qualche  forma  sottoposti  al  controllo  della
Provincia  autonoma  di Bolzano, in quanto convenzionati o finanziati
dalla stessa, individuati dalla Giunta provinciale.
  2. Possono far parte del Sistema  anche  gli  altri  enti  pubblici
presenti sul territorio provinciale.
  3.   Del   Sistema   statistico  provinciale  fa  parte  l'Istituto
provinciale  di  statistica,  indicato  di  seguito  anche   con   la
denominazione  ASTAT,  per l'esercizio delle funzioni, in particolare
per quelle di coordinamento, previste dall'articolo 1, comma  6,  del
decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.