(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 4 giugno 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sistema statistico provinciale 1. Onde assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta ed elaborazione di dati statistici finalizzati all'informazione statistica ufficiale, viene creato il Sistema statistico provinciale, del quale fanno parte gli uffici ed i servizi di statistica delle seguenti amministrazioni ed enti: a) la Provincia autonoma di Bolzano; b) i comuni della provincia di Bolzano, per le materie di competenza provinciale; c)la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, per le materie di competenza provinciale; d) le unita' sanitarie locali della provincia di Bolzano; e) gli enti pubblici istituiti con legge della Provincia autonoma di Bolzano, individuati dalla Giunta provinciale; f) gli enti privati situati in provincia di Bolzano, che svolgono attivita' statistica rilevante sotto il profilo della pubblica utilita' e sono in qualche forma sottoposti al controllo della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto convenzionati o finanziati dalla stessa, individuati dalla Giunta provinciale. 2. Possono far parte del Sistema anche gli altri enti pubblici presenti sul territorio provinciale. 3. Del Sistema statistico provinciale fa parte l'Istituto provinciale di statistica, indicato di seguito anche con la denominazione ASTAT, per l'esercizio delle funzioni, in particolare per quelle di coordinamento, previste dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.