(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 23 luglio 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esame per il conseguimento del titolo professionale 1. Consegue la qualifica professionale di "tecnico del commercio" chi supera un apposito esame indetto dall'assessore competente in materia di commercio e volto ad accertare il possesso di conoscenze professionali e di cultura generale che abilitano a svolgere compiti particolarmente qualificati o funzioni direttive nell'ambito di un esercizio commerciale. 2. Ai candidati che abbiano superato l'esame viene rilasciato un diploma che d diritto all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio. 3. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, in sede di contrattazione a livello provinciale, determinano l'inquadramento e la retribuzione spettanti al tecnico del commercio.