(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 23 luglio 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Esame per il conseguimento del titolo professionale
 
  1.  Consegue  la qualifica professionale di "tecnico del commercio"
chi supera un apposito esame  indetto  dall'assessore  competente  in
materia  di  commercio e volto ad accertare il possesso di conoscenze
professionali e di cultura generale che abilitano a svolgere  compiti
particolarmente  qualificati  o  funzioni direttive nell'ambito di un
esercizio commerciale.
  2. Ai candidati che abbiano superato l'esame  viene  rilasciato  un
diploma  che d diritto all'iscrizione nel registro degli esercenti il
commercio.
  3. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, in sede
di contrattazione a livello provinciale, determinano  l'inquadramento
e la retribuzione spettanti al tecnico del commercio.