(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 6 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato La Corte costituzionale con sentenza n. 264 del 10 luglio 1996, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale promossa dal Governo della Repubblica. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione di traffico veicolare ed una migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio, i Comuni della Valle d'Aosta possono istituire, sulle strade di propria competenza, una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione di veicoli a motore in strade definite extraurbane ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessate, anche in singoli periodi dell'anno, da consistenti flussi di veicoli a motore. 2. Su richiesta dei Comuni direttamente interessati, la Regione Valle d'Aosta puo' istituire la tariffa d'uso anche su tratti di strade regionali interessate da fenomeni di congestione veicolare.