(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 35 del 6 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
  La  Corte costituzionale con sentenza n. 264 del 10 luglio 1996, ha
dichiarato non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
promossa dal Governo della Repubblica.
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Al fine di garantire il transito in condizioni di sicurezza, il
rispetto  del  limite  di  carico  del  territorio  interessato,   la
riduzione  della  congestione  di  traffico veicolare ed una migliore
tutela dell'ambiente e del paesaggio, i Comuni  della  Valle  d'Aosta
possono  istituire,  sulle  strade di propria competenza, una tariffa
d'uso per l'ingresso e la circolazione di veicoli a motore in  strade
definite  extraurbane ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  interessate,  anche
in  singoli  periodi  dell'anno,  da  consistenti flussi di veicoli a
motore.
  2.  Su  richiesta  dei  Comuni direttamente interessati, la Regione
Valle d'Aosta puo' istituire la tariffa  d'uso  anche  su  tratti  di
strade regionali interessate da fenomeni di congestione veicolare.