(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 36. 1. L'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 36, e' cosi' sostituito: "Art. 30 - Tariffe minime e agevolazioni. 1. Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle relative agli abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti, sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, sentite le autorita' di bacino e gli enti locali interessati. 2. Le tariffe minime devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che e' stabilita annualmente con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. 3. Sono previste agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS, di eta' superiore ai sessanta anni, privi di redditi propri, nonche' negli invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con grado di invalidita' non inferiore al sessantasette per cento o equiparato. 4. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati, l'agevolazione di cui al comma 3 non spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dagli stessi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. 5. L'agevolazione di cui al comma 3 spetta altresi' ai ciechi civili assoluti e parziali in possesso di residuo visivo fino ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, ai sordomuti, ai minori beneficiari dell'indennita' d'accompagnamento prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o dell'indennita' di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, o della speciale indennita' in favore dei ciechi civili parziali o dell'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' agli esercenti la patria potesta' dei suddetti minori handicappati. 6. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui al comma 3, per i ciechi civili parziali e per sordomuti di cui al comma 5, le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidita' riconosciuto, esclusa l'eventuale indennita' di accompagnamento, non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore dal 1 gennaio di ciascun anno. 7. Per minori portatori di handicap di cui al comma 5, nonche' per gli esercenti la patria potesta', le agevolazioni spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidita'. 8. Al fine di cui ai commi 3 e 4 non si considerano ne' il reddito della casa di abitazione ne' gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. 9. Per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla prima all'ottava, per i ciechi civili assoluti, per gli invalidi del lavoro con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidita' e degli altri redditi percepiti. 10. Le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo, sono confermate ai cavalieri di Vittorio Veneto, nonche' agli accompagnatori degli invalidi e dei ciechi di cui al comma 9, titolari dell'indennita' di accompagnamento. 11. Le autorita' di bacino determinano, sulla base dei criteri di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, le modalita' del rilascio, i tempi di validita', il tipo di agevolazione. L'ammontare dell'onere a carico dell'utente beneficiario per il rilascio del titolo di viaggio, eventualmente differenziato per categorie, non puo' essere superiore al venti per cento della tariffa dell'abbonamento ordinario e va destinato alle aziende di trasporto locale interessate".