(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70
                         del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n.  54
   come  da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2
   agosto 1994, n. 36.
 
  1. L'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n.  54,  come
da  ultimo  modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto
1994, n. 36, e' cosi' sostituito:
              "Art. 30 - Tariffe minime e agevolazioni.
 
  1. Le tariffe minime dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,
comprese  quelle  relative  agli  abbonamenti  speciali  feriali  per
lavoratori e studenti,  sono  determinate  annualmente  dalla  Giunta
regionale,   sentite  le  autorita'  di  bacino  e  gli  enti  locali
interessati.
  2. Le tariffe minime devono coprire il costo effettivo del servizio
almeno nella misura che e'  stabilita  annualmente  con  decreto  del
Ministero  dei  trasporti,  di concerto con il Ministero del tesoro e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le
regioni e le province autonome, di cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
  3.  Sono  previste  agevolazioni  per  le fasce deboli dell'utenza,
identificate nei pensionati con trattamento economico  non  superiore
al  minimo INPS, di eta' superiore ai sessanta anni, privi di redditi
propri, nonche' negli invalidi e portatori di  handicap,  formalmente
riconosciuti  dalle  commissioni  mediche previste dalla legislazione
vigente, con grado di invalidita' non inferiore al sessantasette  per
cento o equiparato.
  4.   Nel  caso  di  due  coniugi,  anche  se  entrambi  pensionati,
l'agevolazione di cui al comma 3 non spetta ove il cumulo dei redditi
imponibili di qualsiasi  natura  percepiti  dagli  stessi,  al  netto
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, risulti superiore a
due volte l'ammontare  del  trattamento  minimo  del  fondo  pensioni
lavoratori  dipendenti,    calcolato  in  misura pari a tredici volte
l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
  5. L'agevolazione di cui al  comma  3  spetta  altresi'  ai  ciechi
civili  assoluti  e parziali in possesso di residuo visivo fino ad un
decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, ai sordomuti,
ai  minori  beneficiari  dell'indennita'  d'accompagnamento  prevista
dall'articolo   1   della   legge   11   febbraio   1980,  n.  18,  o
dell'indennita' di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge  11
ottobre  1990,  n.  289,  o  della  speciale indennita' in favore dei
ciechi civili parziali o dell'indennita' di comunicazione  in  favore
dei  sordi  prelinguali  previste dagli articoli 3 e 4 della legge 21
novembre 1988, n. 508, nonche' agli esercenti la patria potesta'  dei
suddetti minori handicappati.
  6.  Per  le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui
al comma 3, per i ciechi civili parziali e per sordomuti  di  cui  al
comma  5,  le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidita'
riconosciuto, esclusa l'eventuale indennita' di accompagnamento,  non
sia  superiore  a  tre  volte  l'ammontare del trattamento minimo del
fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari  a  13
volte l'importo mensile in vigore dal 1 gennaio di ciascun anno.
  7.  Per minori portatori di handicap di cui al comma 5, nonche' per
gli esercenti la patria potesta', le agevolazioni  spettano  comunque
indipendentemente    dall'ammontare    del    trattamento   economico
riconosciuto a seguito della stessa invalidita'.
  8. Al fine di cui ai commi 3 e 4 non si considerano ne' il  reddito
della  casa di abitazione ne' gli importi integrativi del trattamento
minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n.
544.
  9. Per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio  appartenenti
alle  categorie dalla prima all'ottava, per i ciechi civili assoluti,
per gli invalidi del lavoro con invalidita' non inferiore all'ottanta
per cento, le agevolazioni di viaggio di  cui  al  presente  articolo
spettano  comunque  indipendentemente  dall'ammontare del trattamento
economico riconosciuto a seguito della  stessa  invalidita'  e  degli
altri redditi percepiti.
  10.  Le  agevolazioni  di viaggio di cui al presente articolo, sono
confermate  ai   cavalieri   di   Vittorio   Veneto,   nonche'   agli
accompagnatori  degli  invalidi  e  dei  ciechi  di  cui  al comma 9,
titolari dell'indennita' di accompagnamento.
  11. Le autorita' di bacino determinano, sulla base dei  criteri  di
indirizzo adottati dalla Giunta regionale, le modalita' del rilascio,
i tempi di validita', il tipo di agevolazione. L'ammontare dell'onere
a  carico  dell'utente  beneficiario  per  il  rilascio del titolo di
viaggio, eventualmente differenziato per categorie, non  puo'  essere
superiore al venti per cento della tariffa dell'abbonamento ordinario
e va destinato alle aziende di trasporto locale interessate".