(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70
                         del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione
delle norme sul risparmio energetico e  per  migliorare  la  qualita'
degli edifici.
  2. Essa si applica:
   a) alle nuove costruzioni;
   b)  agli  interventi  edilizi  di qualsiasi tipo sulle costruzioni
esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed  escluse  quelle
ordinarie.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge prevalgono sui
regolamenti e sulle altre norme comunali.