(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualita' degli edifici. 2. Essa si applica: a) alle nuove costruzioni; b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali.