(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 50
                         del 6 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Regione,  per migliorare la qualita' dei servizi degli enti
locali, al fine di perseguire una  politica  attiva  del  lavoro  che
permetta  di  non  disperdere  il  patrimonio  umano  e professionale
costituito dai lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario
di cassa integrazione guadagni nonche' dai lavoratori iscritti  nelle
liste   di   mobilita'   che  beneficiano  deI  relativo  trattamento
economico, concorre con propri contributi integrativi e/o  aggiuntivi
a  sostegno  degli  enti  locali  della  Regione  (Provincie, Comuni,
Consorzi, Comunita' Montane,  A.S.L.)  e  di  societa'  a  prevalente
capitale  pubblico operanti sul territorio della regione Campania per
favorire la  realizzazione  di  lavori  socialmente  utili  ai  sensi
dell'articolo  14  della  legge  n.  451/94 e successive modifiche ed
integrazioni.