(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 50 del 6 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, per migliorare la qualita' dei servizi degli enti locali, al fine di perseguire una politica attiva del lavoro che permetta di non disperdere il patrimonio umano e professionale costituito dai lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni nonche' dai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' che beneficiano deI relativo trattamento economico, concorre con propri contributi integrativi e/o aggiuntivi a sostegno degli enti locali della Regione (Provincie, Comuni, Consorzi, Comunita' Montane, A.S.L.) e di societa' a prevalente capitale pubblico operanti sul territorio della regione Campania per favorire la realizzazione di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 451/94 e successive modifiche ed integrazioni.