(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 53 del 2 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 ai Capitoli 1500, 2100 e 6006, nonche' quelli del bilancio di previsione per l'anno 1994, di cui ai Capitoli 1500, 2100 e 8502, destinati all'attuazione dei piani esecutivi di finanziamento delle Opere pubbliche approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, fatti salvi quelli regolati da specifiche leggi di settore e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge regionale 16 giugno 1992 n. 3, possono essere utilizzati con la forma del contributo poliennale in conto capitale, ai sensi della lettera a) dell'articolo 3) della stessa legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, e la quota in capitale costituisce la spesa massima utilizzabile dall'Ente per la copertura dei mutui, ai sensi del 1 e 3 comma dell'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 38. 2. La forma di intervento finanziario della Regione previsto dal comma 1, e' estesa ai successivi piani esecutivi di finanziamento. 3. I termini di approvazione dei progetti esecutivi previsti dall'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, cosi' come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49, relativamente ai finanziamenti concessi con il Piano annuale esecutivo di finanziamento delle Opere pubbliche per l'anno 1993, decorrono dalla data di comunicazione dell'approvazione della presente legge agli enti interessati.