(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 53
                        del 2 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  I  fondi  stanziati  nello  stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 1993 ai  Capitoli  1500,  2100  e  6006,  nonche'
quelli del bilancio di previsione per l'anno 1994, di cui ai Capitoli
1500,  2100  e  8502, destinati all'attuazione dei piani esecutivi di
finanziamento delle Opere pubbliche approvati ai sensi  dell'articolo
5  della  legge  regionale  31 ottobre 1978 n. 51, fatti salvi quelli
regolati da specifiche  leggi  di  settore  e,  in  deroga  a  quanto
stabilito  dall'articolo 9 della legge regionale 16 giugno 1992 n. 3,
possono essere utilizzati con la forma del contributo  poliennale  in
conto  capitale,  ai  sensi  della  lettera a) dell'articolo 3) della
stessa legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, e la quota in  capitale
costituisce  la spesa massima utilizzabile dall'Ente per la copertura
dei mutui, ai sensi del 1 e 3  comma  dell'articolo  13  della  legge
regionale 27 agosto 1984 n.  38.
  2.  La  forma  di intervento finanziario della Regione previsto dal
comma 1, e' estesa ai successivi piani esecutivi di finanziamento.
  3. I  termini  di  approvazione  dei  progetti  esecutivi  previsti
dall'articolo  10  della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, cosi'
come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3  agosto  1982
n.  49,  relativamente ai finanziamenti concessi con il Piano annuale
esecutivo di finanziamento delle Opere  pubbliche  per  l'anno  1993,
decorrono   dalla   data  di  comunicazione  dell'approvazione  della
presente legge agli enti interessati.