(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 96  del 23 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Finalita' e oggetto della legge
 
  1.  In  attuazione  degli  artt.  4  e 40 dello Statuto, la Regione
Emilia-Romagna, al fine di accrescere  l'integrazione  fra  gli  Enti
locali,  il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle
risorse finanziarie, promuove la predisposizione e  la  realizzazione
di programmi speciali d'area, di seguto denominati programmi d'area.
  2.  I  programmi  d'area  costituiscono  una ulteriore modalita' di
programmazione negoziata, coerente con le previsioni  indicate  dagli
strumenti     regionali     e     provinciali    di    programmazione
economico-territoriale.
  3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto
nel caso in cui gli Enti locali ricompresi  nell'ambito  territoriale
interessato  diano il loro assenso e partecipino alla predisposizione
e realizzazione.
  4.  La  programmazione  negoziata  di cui al comma 2, si svolge tra
Regione, Enti locali e altri soggetti  pubblici  o  a  partecipazione
pubblica,  con  la  partecipazione delle parti sociali e dei soggetti
privati interessati, ed e' tesa a realizzare  le  condizioni  per  lo
svilippo  locale  sostenibile,  in  coerenza  con gli strumenti della
programmazione regionale e sub-regionale.