(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 23 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto della legge 1. In attuazione degli artt. 4 e 40 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi speciali d'area, di seguto denominati programmi d'area. 2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalita' di programmazione negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico-territoriale. 3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla predisposizione e realizzazione. 4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed e' tesa a realizzare le condizioni per lo svilippo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.