(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 24 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Aggiunta dell'articolo 15-bis 1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e' inserito il seguente: "Articolo 15-bis. Contributi di concessione edilizia per le attrezzature turistico-ricettive e relativi servizi 1. Nei confronti degli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia concernenti strutture turistico-ricettive di natura alberghiera e/o attrezzature integrative dell'offerta turistica, ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia si applicano le disposizioni del presente articolo, sempreche' i soggetti richiedenti il pertinente titolo edilizio si impegnino a mantenere la relativa destinazione d'uso per la durata di almeno dieci anni. 2. Costituiscono attrezzature integrative dell'offerta turistica i manufatti privati o pubblico-privati posti al servizio di strutture turistico-ricettive ed aventi finalita' ricreative, sportive, culturali, congressuali ed igienico-salutistiche. 3. La realizzazione delle attrezzature di cui al comma 2 all'esterno dei complessi turistico-ricettivi e' subordinata alla stipula di una convenzione tra il Comune, il soggetto richiedente il titolo edilizio e gli operatori turistici interessati, che definisca le condizioni di utilizzo privilegiato per almeno un decennio dell'attrezzatura al servizio delle strutture turistico-ricettive, con particolare riguardo all'individuazione delle fasce giornaliere ed orarie riservate ed alle tariffe agevolate da praticarsi. 4. Gli impegni assunti con gli atti di cui ai commi 1 e 3, si trasferiscono sugli aventi causa dai soggetti firmatari degli atti stessi. 5. In caso di inosservanza degli impegni di cui ai commi precedenti, il soggetto interessato e' tenuto a corrispondere al Comune, oltre al contributo concessorio eventualmente dovuto per l'intervento edilizio che intende realizzare, una somma pari alla agevolazione contributiva conseguita, da determinarsi con riferimento al momento in cui si verifica tale inosservanza".