(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15
                         del 24 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                    Aggiunta dell'articolo 15-bis
 
  1.  Dopo  l'articolo  15  della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25
(disposizioni  in  materia  di  determinazione  del   contributo   di
concessione edilizia) e' inserito il seguente:
"Articolo 15-bis.
Contributi di concessione edilizia per le attrezzature
turistico-ricettive e relativi servizi
  1.  Nei  confronti  degli  interventi  di  nuova  edificazione o di
ristrutturazione edilizia concernenti  strutture  turistico-ricettive
di  natura  alberghiera  e/o  attrezzature  integrative  dell'offerta
turistica, ai fini della determinazione del contributo di concessione
edilizia  si  applicano  le  disposizioni  del   presente   articolo,
sempreche'  i  soggetti  richiedenti il pertinente titolo edilizio si
impegnino a mantenere la relativa destinazione d'uso per la durata di
almeno dieci anni.
  2. Costituiscono attrezzature integrative dell'offerta turistica  i
manufatti  privati  o pubblico-privati posti al servizio di strutture
turistico-ricettive  ed  aventi   finalita'   ricreative,   sportive,
culturali, congressuali ed igienico-salutistiche.
  3.   La   realizzazione  delle  attrezzature  di  cui  al  comma  2
all'esterno dei complessi  turistico-ricettivi  e'  subordinata  alla
stipula  di una convenzione tra il Comune, il soggetto richiedente il
titolo edilizio e gli operatori turistici interessati, che  definisca
le  condizioni  di  utilizzo  privilegiato  per  almeno  un  decennio
dell'attrezzatura al servizio  delle  strutture  turistico-ricettive,
con  particolare  riguardo all'individuazione delle fasce giornaliere
ed orarie riservate ed alle tariffe agevolate da praticarsi.
  4. Gli impegni assunti con gli atti di cui  ai  commi  1  e  3,  si
trasferiscono  sugli  aventi  causa dai soggetti firmatari degli atti
stessi.
  5.  In  caso  di  inosservanza  degli  impegni  di  cui  ai   commi
precedenti,  il  soggetto  interessato  e'  tenuto a corrispondere al
Comune, oltre al  contributo  concessorio  eventualmente  dovuto  per
l'intervento  edilizio  che  intende  realizzare, una somma pari alla
agevolazione contributiva conseguita, da determinarsi con riferimento
al momento in cui si verifica tale inosservanza".