(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16
                         del 14 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il terzo comma dell'articolo  2  della  legge  regionale  del  5
maggio 1994 n. 23 e' cosi' sostituito:
  "3.  Per  gli  alberghi  gia'  autorizzati  alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  e'  consentita  una  riduzione  della
superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due letti:
   a) fino al 25 per cento per quelli a una e due stelle;
   b) fino al 20 per cento per quelli a tre e quattro stelle".