(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 14 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale del 5 maggio 1994 n. 23 e' cosi' sostituito: "3. Per gli alberghi gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e' consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due letti: a) fino al 25 per cento per quelli a una e due stelle; b) fino al 20 per cento per quelli a tre e quattro stelle".